CCNL non conforme alla natura giuridica dell’impresa: esclusione legittima (TAR Lombardia n. 2957 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la qualifica di impresa artigiana è condizione necessaria per poter applicare, nell’offerta, il contratto collettivo nazionale del settore artigianato. La perdita di tale qualifica, per il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge, comporta l’obbligo di applicare il CCNL del settore industriale. L’indicazione, in sede di offerta, di un CCNL non corrispondente alla natura giuridica dell’impresa determina la legittima esclusione dalla procedura, senza che rilevi la permanenza di un assetto organizzativo di tipo artigianale. La verifica dell’equivalenza delle tutele tra CCNL diversi è antecedente logico rispetto all’accertamento della conformità del contratto collettivo alla natura dell’operatore economico.
Il Fatto
L’Università di Pavia indiceva una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio, prevedendo quale CCNL applicabile quello Metalmeccanico-Industria e lasciando agli operatori la facoltà di applicarne uno differente purché in grado di garantire le stesse tutele. L’aggiudicataria, pur essendo una società a responsabilità limitata cancellata dall’albo delle imprese artigiane sin dal 2018 per superamento dei limiti dimensionali, dichiarava in offerta di voler applicare il CCNL Metalmeccanico-Artigianato.
Su impulso della seconda classificata, l’ANAC, in sede di precontenzioso, rilevava l’impossibilità per l’aggiudicataria di applicare tale contratto collettivo e l’insussistenza dell’equivalenza tra i due CCNL. La stazione appaltante, uniformandosi al parere, annullava d’ufficio l’aggiudicazione e procedeva alla verifica di anomalia dell’offerta dell’impresa subentrata. La società esclusa impugnava gli atti, contestando anche la clausola del disciplinare che individuava il CCNL di settore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia affronta in via prioritaria la censura avverso l’art. 15 del disciplinare, che indicava il CCNL Metalmeccanico-Industria quale contratto applicabile, anziché quello Artigianato. Rilevato che la ricorrente ha modificato l’ordine di graduazione dei motivi, il Collegio dichiara inammissibile per difetto di interesse la doglianza: la società non può dolersi della mancata scelta di un CCNL di cui non avrebbe comunque potuto fare applicazione, avendo perso la qualifica artigiana a causa del superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 4 della legge n. 443/1985.
Quanto al merito dell’esclusione, la sentenza chiarisce che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ha natura costitutiva della relativa qualifica. La tesi della ricorrente, fondata sulla permanenza di un assetto organizzativo di tipo artigianale e sull’iscrizione agli enti bilaterali dell’artigianato, non può trovare accoglimento. La Corte richiama la giurisprudenza formatasi sul previgente art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e le pronunce della Cassazione secondo cui, nel settore degli appalti pubblici, l’affidatario è tenuto ad applicare il contratto del settore industriale qualora abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana.
Il Collegio precisa che, se nei rapporti privatistici può non sussistere l’obbligo di applicare il CCNL industriale, diverso è il discorso per le procedure di gara: consentire l’uso di un CCNL artigianato da parte di chi non possiede i relativi requisiti determinerebbe una violazione di norme imperative a tutela dei lavoratori e una frustrazione della par condicio tra i concorrenti.
Infine, il TAR esclude la violazione dell’art. 3 dell’Allegato I.01, norma non applicabile ratione temporis alla fattispecie e comunque di significato opposto rispetto alla tesi della ricorrente. La norma, infatti, subordina la scelta del CCNL alla condizione che lo stesso sia “corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa”. Anche la censura sulla verifica dell’equivalenza è respinta: accertata l’impossibilità di applicare il CCNL artigianato, la valutazione dell’anomalia dell’offerta per lo scostamento retributivo di circa il 25% risulta corretta, essendo ultronea la verifica dell’equivalenza normativa a fronte di un sì significativo deficit economico.
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Nota della Redazione
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