Accesso agli atti e silenzio della p.a. tra interesse difensivo e segretezza (TAR Emilia-Romagna n. 384 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. è ammissibile quando il ricorrente, pur dolendosi del silenzio-diniego serbato dall’Amministrazione, chieda espressamente anche la condanna dell’Ente alla consegna dei documenti richiesti. La circostanza che altro soggetto, distinto dal ricorrente e magari difeso dal medesimo legale, abbia già ottenuto l’ostensione di parte della documentazione non integra carenza di interesse, né l’instaurazione del giudizio di annullamento degli atti di contestazione vale come acquiescenza alla mancata consegna dei restanti atti. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello difensivo del ricorrente prevale sull’esigenza di segretezza penale in ordine alle notizie di reato, sempreché i nominativi dei terzi e i dati relativi alle denunce siano previamente omissati.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore edilizio-immobiliare, ha acquistato un compendio immobiliare in Bologna comprensivo, tra l’altro, di posti auto ricavati in una porzione di corte. Il Comune ha contestato presunti illeciti edilizi e paesaggistici relativi alla realizzazione dei posti auto, indirizzando l’atto anche agli acquirenti, tra cui la ricorrente.
Per tutelare il valore del proprio cespite e per difendersi tanto in sede amministrativa quanto in sede civile, la società ha chiesto l’accesso alla documentazione dei procedimenti. L’Amministrazione non ha provveduto sull’istanza, nonostante i solleciti, e la società ha quindi agito per ottenere la condanna dell’Ente all’esibizione degli atti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la società avesse azionato il rito dell’annullamento del silenzio-diniego anziché quello dell’accertamento del diritto di accesso. Il Collegio respinge l’eccezione: la ricorrente ha invocato l’art. 116 c.p.a. e ha chiesto espressamente la condanna alla consegna dei documenti, previo accertamento dell’illegittimità del diniego implicito.
Del pari infondata è l’eccezione di carenza di interesse. Secondo l’Amministrazione, altra società coinvolta nel medesimo procedimento sanzionatorio e dante causa della ricorrente aveva già presentato istanza di accesso per il tramite dello stesso legale, ottenendo parte della documentazione. La Corte rileva che si tratta di soggetto distinto dalla ricorrente, benché difeso dal medesimo avvocato.
Né vale a fondare l’inammissibilità l’avvenuta instaurazione, da parte della ricorrente, del giudizio di annullamento avverso gli atti di contestazione: quel ricorso è stato proposto per rispettare il termine perentorio di legge e non integra acquiescenza alla mancata consegna dei restanti documenti, utili alla difesa in quel giudizio.
Nel merito, la Corte accerta la mancata consegna spontanea degli atti e le esigenze difensive allegate. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, compreso quello di segretezza penale, la domanda va accolta con riguardo agli atti del procedimento non compresi tra quelli già allegati alla comunicazione comunale: la segnalazione del presunto abuso con omissis sui nominativi, la relazione della Polizia Municipale con omissis delle parti relative alle notizie di reato, le fotografie allegate e gli atti istruttori.
Il Comune è pertanto condannato alla consegna nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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