Proroga termini di gara per esigenze di partecipazione e sindacato sulla discrezionalità (TAR Calabria n. 1260 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può disporre la proroga dei termini per la presentazione delle offerte anche fuori dalle ipotesi tipizzate dall’art. 79 d.lgs. n. 50/2016, esercitando un potere discrezionale non precluso dalla norma. La proroga è legittima quando interviene in modo generalizzato, prima della scadenza del termine originario, per ovviare alle difficoltà di partecipazione rappresentate da più operatori economici e sorretta da adeguata motivazione. Essa non viola la par condicio né incide in modo significativo sulla tempistica della procedura. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica di congruità della motivazione e dell’assenza di intenti distorti.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura di appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana bandita da un Comune, classificandosi al secondo posto dietro la controinteressata, risultata aggiudicataria. Dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, la ricorrente ha presentato istanza di accesso alla documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, non ottenendola. Ha quindi proposto gravame per l’accesso e il TAR, con sentenza n. 1551 del 2023, ha condannato l’amministrazione al rilascio.
Ottenuta la documentazione nel dicembre 2023, la ricorrente ha impugnato gli atti di gara, deducendo cinque motivi: la mancata iscrizione dell’aggiudicataria all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1, sottocategoria D7; la conseguente falsità delle autocertificazioni ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016; la sproporzione della seconda proroga dei termini, finalizzata secondo la ricorrente a favorire l’aggiudicataria; la carenza delle autorizzazioni per la rimozione di carcasse di animali; l’omessa iscrizione all’albo delle società di pulizia. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato al primo, secondo, quarto e quinto motivo, insistendo solo sul terzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende preliminarmente atto della rinuncia ai quattro motivi e ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo emerso che l’aggiudicataria aveva conseguito in tempo utile l’iscrizione nella sottocategoria richiesta e aveva dichiarato il ricorso al subappalto per i servizi di derattizzazione e raccolta carcasse.
Sul terzo motivo, incentrato sulla pretesa sproporzione della seconda proroga, il TAR richiama l’art. 79 d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 66 della Direttiva n. 2014/25/UE. Le norme si limitano a enumerare le ipotesi in cui l’amministrazione deve disporre la proroga e nulla dispongono sull’esercizio discrezionale del potere, che non incontra preclusioni purché sorretto da adeguata e congrua motivazione. Il Collegio richiama in proposito TAR Basilicata n. 73/2021, TAR Friuli Venezia Giulia n. 224/2022 e TAR Puglia n. 775/2018.
La proroga contestata è intervenuta in modo generalizzato, senza ledere la par condicio, e in modo tempestivo, prima della scadenza dell’originario termine, per ovviare alle difficoltà di partecipazione rappresentate da più operatori economici in ragione dell’oggettiva complessità della procedura. La dilazione, inoltre, era concomitante con il periodo estivo e non incideva in modo significativo sulla tempistica complessiva.
Quanto alla prospettata finalità di favorire l’aggiudicataria, il Collegio rileva che la circostanza è smentita dalla documentazione in atti: l’impresa era autorizzata alla raccolta rifiuti da spiagge e rive sin dal 17 settembre 2020, dunque in data anteriore sia alla scadenza del termine originario, fissato al 7 luglio 2022, sia alla proroga fino al 29 agosto 2022. Il motivo è pertanto infondato.
Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori; compensazione nei confronti della Provincia.
Nota della Redazione
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