Errore scusabile e rinnovazione della notifica per successione tra enti (TAR Sardegna n. 52 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore scusabile che giustifica la rinnovazione della notifica del ricorso può essere riconosciuto quando l’erronea individuazione dell’amministrazione destinataria dipenda dalla particolare complessità della successione tra enti, come nel caso di subentro di una Città Metropolitana nelle funzioni della Provincia. In tal caso, il giudice amministrativo dispone la rinnovazione della notifica ex artt. 41, commi 2 e 3, e 44, commi 3 e 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio per la rinnovazione e per il deposito della prova, fissando contestualmente la nuova udienza di prosecuzione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Sassari su un’istanza di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a un sito di bonifica di interesse nazionale. Il ricorso, tuttavia, era stato notificato alla Provincia di Sassari e non alla Città Metropolitana di Sassari, divenuta pienamente operativa dal 1° aprile 2025 e quindi in data antecedente alla notifica del ricorso. L’amministrazione notificata non si era costituita in giudizio, e la questione processuale era stata trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la notifica doveva essere indirizzata alla Città Metropolitana di Sassari, quale ente subentrato nelle funzioni della Provincia, e non alla Provincia stessa. Ciononostante, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di un errore scusabile in capo alla ricorrente, valorizzando la particolare complessità della successione tra enti (Provincia e Città Metropolitana) che aveva determinato l’equivoco.
Il Tribunale ha richiamato la sentenza 9 luglio 2021 n. 148 della Corte Costituzionale quale parametro di riferimento per la valutazione della scusabilità dell’errore. Ha quindi disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, assegnando alla ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per provvedere, e un ulteriore termine di quindici giorni per depositare le prove della rinnovazione.
La decisione si fonda sugli artt. 41, commi 2 e 3, c.p.a. e 44, commi 3 e 4, c.p.a. che disciplinano rispettivamente la notifica alle amministrazioni dello Stato e la rinnovazione della notifica in caso di vizi. Il Collegio ha contestualmente fissato la camera di consiglio del 22 aprile 2026 per la prosecuzione del giudizio.
La pronuncia privilegia la tutela dell’accesso alla giustizia rispetto a un approccio formalistico, sanando l’irregolarità processuale in ragione dell’obiettiva difficoltà di individuare il soggetto legittimato passivo a seguito della riorganizzazione amministrativa.
Nota della Redazione
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