Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta satisfazione del DCA (TAR Calabria n. 1263 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento che riconosce e soddisfa in via definitiva la pretesa dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo dichiara la cessazione quando il nuovo atto è satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente e questi non vi si opponga. La compensazione delle spese può essere disposta in presenza della richiesta di parte e del riconoscimento della pretesa. La pronuncia non è di merito sull’atto impugnato, che resta ritirato nella parte satisfattiva, ma definisce il rapporto sul piano processuale.
Il Fatto
Con decreto n. 22 del 16 marzo 2022 il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario calabrese inseriva nell’elenco dei soggetti provvisoriamente sospesi dall’operare per conto del servizio sanitario nazionale, anziché in quello dei soggetti legittimati, l’aggregazione denominata «Rete Diagnostica Crotonese», costituita da due società di laboratorio.
Le società proponevano ricorso chiedendo l’annullamento del decreto, l’inserimento nell’allegato dei soggetti legittimati e la declaratoria del diritto al riconoscimento dell’aggregazione. Il Commissario si costituiva con memoria di mera forma; non si costituivano la Regione e l’azienda sanitaria provinciale.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio le ricorrenti depositavano memoria ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse. Il presupposto era duplice: il definitivo esito di un precedente contenzioso e, soprattutto, l’emanazione del decreto commissariale n. 39 del 24 gennaio 2023, che aveva modificato il provvedimento impugnato prevedendo la contrattualizzazione della rete diagnostica.
Il Collegio rileva che il sopraggiunto provvedimento commissariale risulta satisfattivo della pretesa avanzata dalle ricorrenti. Ricorrono quindi i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere secondo il paradigma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, valorizzando la richiesta formulata in tal senso dalla parte ricorrente, che ha visto riconoscere la propria pretesa. La decisione definisce il giudizio senza scrutinio di merito sull’atto originariamente impugnato, ormai superato dal nuovo decreto.
Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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