Silenzio assenso interno in conferenza di servizi e parere tardivo della Soprintendenza (TAR Toscana n. 466 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi decisoria il parere della Soprintendenza che non sia espresso nella riunione, o che sia espresso in termini non rituali e tempestivi, si intende acquisito senza condizioni ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7, della legge n. 241/1990. La disciplina della conferenza non subisce deroghe quando vi partecipino amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, salvo la maggiore durata dei lavori. Il parere tardivo della Soprintendenza è improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 e non può sovvertire o limitare la determinazione positiva tacitamente formatasi. Il modello pluristrutturato della conferenza supera i dubbi sul silenzio assenso interno tra amministrazioni.
Il Fatto
La società ricorrente chiede al Comune di Follonica l’indizione di una conferenza di servizi decisoria per un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso da commerciale a struttura ricettiva. L’immobile è gravato da vincolo paesaggistico, sicché alla conferenza è convocata anche la Soprintendenza competente.
Alla prima riunione i lavori sono aggiornati per esigenze istruttorie dell’ente di tutela. Alla seconda riunione la Soprintendenza non partecipa e invia un parere che giunge al Comune dopo la conclusione dei lavori, formalmente favorevole ma condizionato alla mancata realizzazione di una parte rilevante dell’intervento. Il Comune recepisce il parere nell’atto conclusivo. L’istanza di autotutela viene respinta senza nuova valutazione nel merito. La società impugna la determinazione conclusiva davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla mancata impugnazione del rigetto dell’autotutela, osserva che l’amministrazione non ha compiuto una nuova valutazione del progetto, limitandosi a una mera conferma priva di autonoma portata lesiva. Quanto all’acquiescenza, richiama il principio per cui essa non consiste nella rinuncia a far valere singoli vizi, ma nell’accettazione degli effetti dell’atto (Consiglio di Stato sez. V, 29.04.2024, n. 3853); la presentazione dell’istanza di revisione non limita il diritto di azione ex art. 24 Cost.
Nel merito il primo motivo è fondato. L’art. 14 ter, comma 7, legge n. 241/1990 stabilisce che si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o estraneo all’oggetto della conferenza.
La norma si applica anche alla Soprintendenza. Il comma 2 della stessa disposizione non prevede deroghe quando partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali, salvo la durata dei lavori elevata a novanta giorni.
Il Collegio richiama il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità del silenzio assenso interno ex art. 17-bis legge n. 241/1990 al parere paesaggistico tardivo, dubbi fondati sulla distonia tra il carattere monostrutturato dell’autorizzazione paesaggistica e il modello pluristrutturato cui la norma sembrerebbe riferirsi. Tali dubbi non hanno ragione di porsi con riguardo alla conferenza di servizi, che per definizione concentra in un’unica sede più procedimenti autonomi, monostrutturati o meno.
Ne consegue che, per la mancata partecipazione della Soprintendenza all’ultima riunione, la sua posizione avrebbe dovuto ritenersi incondizionatamente positiva. Il Comune non poteva tenere conto del parere successivo, data la perentorietà del termine del comma 7, essendo lo stesso improduttivo di effetti ex art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990. L’accoglimento del motivo assorbe le restanti doglianze; il provvedimento è annullato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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