Occupazione demanio marittimo, giurisdizione del giudice ordinario su delimitazione e indennizzo (TAR Puglia n. 1064 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell’art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l’amministrazione si limita ad accertare l’esatto confine demaniale con un’attività vincolata, priva di potere discrezionale e ablatorio, qualificabile come mera autotutela privatistica speciale. Parimenti appartiene al giudice ordinario la domanda di indennizzo o risarcimento del danno da occupazione abusiva di bene demaniale, venendo in rilievo il mero rapporto fattuale tra privato e amministrazione. Il criterio discriminante è dato dalla causa petendi e dal petitum sostanziale, con riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. La contestazione delle risultanze della delimitazione, proiezione dell’actio finium regundorum di cui all’art. 950 cod. civ., nonché la pretesa dominicale sulla particella non degradano a interesse legittimo per effetto del provvedimento comunale, non ravvisandosi esercizio di pubblico potere.

Il Fatto

Il ricorrente assume di aver acquistato nel 1964 un’area edificabile in località costiera del Comune di Racale e di essere stato autorizzato a costruirvi un’abitazione. Nel 1996 un riordino fondiario avrebbe comportato una ridefinizione della dividente demaniale, arretrandola sino a includere porzioni di terreni di sua proprietà.

A seguito di accertamenti della Guardia Costiera, il Comune emetteva l’ordinanza n. 133/2023, con cui intimava di richiedere la concessione demaniale per la particella interessata, con riserva di sgombero e demolizione, e contestualmente ingiungeva il pagamento dell’indennizzo per gli anni dal 2018 al 2022, calcolato in misura tripla oltre imposta regionale. Il ricorrente impugnava l’ordinanza davanti al TAR, contestando l’errata delimitazione, rivendicando la proprietà e denunciando l’illegittimità dell’indennizzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica le domande del ricorrente come una duplice contestazione: da un lato, l’errata delimitazione del demanio marittimo e la rivendicazione della piena proprietà delle particelle; dall’altro, in via gradata, la violazione delle disposizioni che regolano la determinazione dell’indennizzo per occupazione sine titolo.

La difesa erariale aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il TAR richiama l’orientamento secondo cui il criterio discriminante si basa sull’analisi della causa petendi e sul petitum sostanziale, dovendosi avere riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 4.3.2025, n. 1813).

Sul primo versante, la contestazione relativa all’attività di delimitazione delle zone afferenti al demanio marittimo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l’amministrazione si limita a individuare l’esatto confine mediante un accertamento vincolato, che non comporta esercizio di potere discrezionale e ablatorio e si qualifica come autotutela privatistica speciale (TAR Puglia, Sez. I, 5.5.2016, n. 746). Il procedimento ex art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra demanio e proprietà private finitime, è proiezione dell’actio finium regundorum e si conclude con un atto di mero accertamento, la cui contestazione spetta al giudice ordinario (TAR Lazio, Sez. III, 27.3.2025, n. 2576).

Sul secondo versante, le controversie in materia di indennizzo da occupazione abusiva di bene demaniale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo il mero rapporto fattuale tra privato e amministrazione, senza contestazione dell’esercizio di pubblici poteri (Cass. civ., Sez. Un., 19.3.2025, n. 7300).

Alla luce di tali orientamenti, da cui il Collegio non ravvisa motivo di dissentire, le pretese attrici sono ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritti soggettivi, non essendo ravvisabile un pubblico potere atto a degradare a interesse legittimo le posizioni dominicali asseritamente lese. Il TAR dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., e compensa le spese per la natura formale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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