Silenzio assenso edilizio e normativa Piano Casa dichiarata incostituzionale (TAR Sicilia n. 2243 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire non si forma quando, alla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale della normativa invocata a fondamento dell’istanza, il procedimento amministrativo risulti ancora pendente. La richiesta di integrazione documentale prevista dall’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 interrompe i termini, che ricominciano a decorrere dalla ricezione della documentazione, e non li sospende. Il termine endoprocedimentale di trenta giorni per la richiesta di integrazione ha natura ordinatoria, cosicché la sua violazione non inficia la sequenza procedimentale. L’atto comunale che, sulla base della sopravvenuta incostituzionalità, chiude la pratica è provvedimento vincolato e non integra silenzio-inadempimento né condotta contra ius.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 12.12.2022 istanza di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio, con efficientamento energetico e adeguamento sismico, invocando la disciplina regionale c.d. Piano Casa. Il Comune rilascia in data 8.02.2023 una richiesta di integrazione documentale; la società trasmette quanto richiesto il 15.03.2023. Il 6.07.2023 la società diffida il Comune ad attestare l’avvenuta formazione del silenzio assenso.

Con nota dell’1.08.2023 il Comune dispone l’archiviazione d’ufficio della pratica, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2023 e la circolare regionale n. 5/2023. La società impugna dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo altresì il risarcimento del danno; propone poi motivi aggiunti avverso la successiva nota del 12.2.2024. L’Assessorato regionale eccepisce il difetto di legittimazione passiva, il Comune l’irricevibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione dell’Assessorato regionale. Le censure riguardano atti comunali e alla circolare interpretativa n. 5/2023 non sono mosse specifiche doglianze. La circolare è atto interno privo di effetti esterni; anche nell’ottica della doppia impugnativa, manca la deduzione di un vizio derivato dell’atto applicativo. L’Assessorato è pertanto estromesso.

È invece infondata l’eccezione di irricevibilità. La nota dell’1.08.2023 non è semplice comunicazione endoprocedimentale, ma provvedimento lesivo e impugnabile: chiude il procedimento rilevando l’insussistenza delle condizioni normative. La clausola finale sulle comunicazioni all’Ufficio non le conferisce valore di preavviso di rigetto, anche perché il diniego del permesso di costruire è atto sostanzialmente vincolato (richiamati Cons. Stato sez. IV n. 6715 del 2023, n. 2965 del 2021 e n. 2305 del 2019). In subordine, la nota integra gli estremi dell’atto implicito secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2020.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La richiesta di integrazione dell’8.02.2023, intervenuta prima del decorso dei sessanta giorni, ha interrotto i termini ai sensi dell’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001: il dato letterale distingue l’interruzione dalla sospensione del precedente comma 4. Irrilevante la tardività della richiesta, trattandosi di termine ordinatorio. I termini sono dunque ripartiti dal 15.03.2023 e il procedimento era ancora pendente al 10.05.2023, data di pubblicazione della sentenza costituzionale, sicché alcun silenzio assenso si era formato.

La delibera di Giunta municipale n. 132/2018, istitutiva della procedura accelerata, è atto di indirizzo politico privo di forza di legge: dalla sua violazione non deriva illegittimità, né un obbligo giuridico di provvedere in quarantotto ore, prevalendo la fonte legislativa regionale di recepimento dinamico. Non residua quindi alcun silenzio-inadempimento. Venuta meno la condotta contra ius, è rigettata anche la domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a., sotto il profilo del danno da ritardo e del danno emergente.

Quanto ai motivi aggiunti, la nota del 12.2.2024 non integra la motivazione del diniego: la precisazione sulla tardività delle integrazioni non fu ritenuta ostativa, e nulla aggiunge alla ragione fondata sulla sentenza costituzionale. La disponibilità dello spatium deliberandi rientra nella discrezionalità amministrativa e non integra eccesso di potere, né contrasto con l’art. 97 Cost. Entrambi i ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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