Accesso ai contributi agricoli del conduttore e danno da lucro cessante (TAR Sardegna n. 239 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti amministrativi, il comproprietario di fondi agricoli che intenda agire in giudizio per il risarcimento del danno da illegittima occupazione degli stessi ha un interesse concreto e attuale alla conoscenza della documentazione relativa ai contributi percepiti dal soggetto che li ha condotti, poiché tali somme costituiscono voce di lucro cessante da quantificare in sede civile. Il dissenso del titolare dei dati personali contenuti nei documenti richiesti non integra un diritto di veto ostativo all’accesso, ma un interesse da ponderare nel bilanciamento con quello del richiedente. I dati di natura patrimoniale non rientrano nelle categorie sottoposte a tutela normativa rafforzata, sicché l’amministrazione deve motivare in modo puntuale l’eventuale prevalenza della riservatezza.
Il Fatto
Due comproprietarie di terreni agricoli chiedevano ad ARGEA Sardegna di accedere al fascicolo aziendale del soggetto che assumevano aver occupato quei fondi senza titolo, per ottenere copia dei titoli di conduzione, delle coltivazioni praticate e dei contributi richiesti e incassati dal 2015.
L’Agenzia riscontrava che i terreni non risultavano più inseriti nel fascicolo, ma che vi erano stati compresi in passato sulla base di contratti di affitto, e rinviava a un link pubblico per i contributi. Le istanti ribadivano la richiesta. Con successivo provvedimento ARGEA accoglieva l’accesso ai titoli di conduzione e lo negava quanto ai contributi, ravvisando difetto di correlazione logico-funzionale con la posizione giuridica delle richiedenti. Da qui il ricorso e i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara anzitutto la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa ai titoli di conduzione, ormai ostesi dall’Amministrazione e riconosciuti dalle ricorrenti. Resta il diniego sui contributi.
Il Collegio ritiene non condivisibile la motivazione dell’Agenzia. Le ricorrenti hanno esplicitato l’interesse: citare in giudizio il conduttore per il risarcimento dei danni da illegittima conduzione dei fondi. Tra le voci risarcibili figura il lucro cessante, consistente nella mancata percezione dei contributi connessi alla conduzione, percepiti dall’occupante invece che dalle proprietarie.
Tale prospettazione evidenzia l’interesse all’accesso, strumentale alla quantificazione della voce di danno e alla formulazione della domanda in sede civile. Il nesso tra documentazione richiesta e tutela della posizione dominicale è quindi adeguatamente rappresentato.
Il dissenso opposto dal titolare dei dati non è decisivo: questi non dispone di alcun diritto di veto ostativo. Nel bilanciamento l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare che i dati richiesti sono di natura patrimoniale, estranei alle categorie soggette a tutela rafforzata, e ritenere prevalente l’interesse delle ricorrenti a valutare se agire a difesa della loro posizione.
La domanda di accesso ai contributi è quindi accolta, con annullamento in parte qua degli atti impugnati e condanna di ARGEA a consentire visione e copia. Le spese seguono la soccombenza, ma sono liquidate in misura contenuta per il parziale soddisfacimento extraprocessuale.
Nota della Redazione
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