Silenzio-assenso non si forma in assenza dei presupposti sostanziali del nulla-osta paesaggistico (Cons. Stato n. 5401 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del silenzio-assenso si perfeziona solo quando sussistono tutti i presupposti sostanziali che, in base alla legge, legittimano e consolidano la pretesa del privato. Ove l’istanza non sia corredata degli elementi occorrenti alla valutazione o si presenti inidonea allo scopo, l’assenso tacito non si forma: si versa in ipotesi di inesistenza, e non di illegittimità, del titolo. La richiesta di chiarimenti, in sede di preavviso di rigetto, interrompe il decorso del termine e apre una fase interlocutoria che impedisce il perfezionamento del silenzio. La CILA presentata per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica non può ritenersi validamente formata e va considerata tamquam non esset.

Il Fatto

La società appellante gestisce, in forza di contratto di affitto, un locale commerciale e le aree di pertinenza ad uso bar-ristoro, ricadenti in un’area del territorio comunale assoggettata a plurimi vincoli paesaggistici, idrogeologici e alla disciplina del Parco naturale regionale, con assoggettamento di ogni intervento a valutazione di incidenza.

Dopo una CILA per manutenzione e posa di arredi esterni, l’Ente Parco rendeva parere contrario e il Comune annullava in autotutela il titolo, diffidando poi la società dall’utilizzare l’area esterna. Il TAR accoglieva solo il ricorso avverso il divieto di posa degli arredi. La società propone appello principale; il Comune appello incidentale sulle eccezioni di inammissibilità e sul capo favorevole alla controparte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo. Il parere negativo dell’ente parco, impugnato sin dall’origine, rappresenta la base da cui derivano tutti i provvedimenti successivi: il suo annullamento può caducarli integralmente, con piena satisfattorietà della pretesa.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato esclude la formazione del silenzio-assenso invocato dalla parte. L’art. 9, comma 3, della legge regionale Puglia n. 30 del 2006 subordina il nulla-osta alla conformità dell’intervento rispetto al Piano e al regolamento e, in loro assenza, alla compatibilità con le finalità di salvaguardia. Nel caso di specie tali presupposti mancavano, perché l’intervento mirava a un uso commerciale delle aree esterne, incompatibile con la destinazione agricola e con i vincoli gravanti. La richiesta di chiarimenti aveva inoltre interrotto il termine. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, ove l’istanza sia imprecisa o priva della documentazione necessaria, si ha inesistenza, e non illegittimità, del silenzio-assenso.

Sul secondo motivo, i giudici escludono che l’atto impugnato sia un vero e proprio annullamento in autotutela. La CILA per interventi richiedenti l’autorizzazione paesaggistica non può ritenersi formata: il titolo è tamquam non esset, e l’amministrazione si è limitata a prenderne atto nell’esercizio del potere di vigilanza edilizia. La circostanza che i lavori non fossero iniziati conferma che si è trattato di mero ritiro.

Quanto alla legittimità commerciale del manufatto, la Corte valorizza la revoca, già intervenuta, dell’autorizzazione e del certificato di agibilità. Il quarto motivo, relativo alla diffida del responsabile SUAP, è respinto: l’atto è immediatamente lesivo, poiché ha interdetto lo svolgimento dell’attività sull’area, e la sua adozione, in presenza di inedificabilità assoluta e carenza di titoli, integra un provvedimento vincolato, con conseguente dequotazione delle censure procedimentali.

L’appello incidentale del Comune è dichiarato inammissibile: il capo favorevole alla parte discende da una prescrizione contenuta nella sentenza del TAR passata in cosa giudicata e non più rimettibile in discussione. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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