Effetto conformativo del giudicato amministrativo e riedizione del potere (Cons. Stato n. 5402 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che annulli un provvedimento per difetto di motivazione vincola l’amministrazione soltanto sotto il profilo del quomodo della riedizione del potere, e non del quid del percorso decisorio. Ne consegue che l’amministrazione, in sede di riesercizio, non è affatto preclusa dal fare riferimento ai medesimi criteri già utilizzati nel provvedimento annullato, purché ne espliciti la ratio in modo specifico e articolato. Il vincolo conformativo, in altri termini, non inibisce un determinato esito decisionale, ma impone unicamente che quel percorso sia sorretto da motivazione adeguata. La verifica circa l’effettiva esenzione da vizi della nuova motivazione, ovvero circa il suo carattere solo apparentemente diverso, costituisce questione autonoma, distinta dall’accertamento della violazione o elusione del giudicato, e va delibata nel merito del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La società appellante, gestore di strutture sanitarie accreditate con il sistema sanitario nazionale, aveva ottenuto dal TAR Lombardia, con sentenza n. 1135 del 2024, l’annullamento di alcuni provvedimenti regionali concernenti la remunerazione delle prestazioni e le maggiorazioni tariffarie per gli anni dal 2012 al 2017. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente a un motivo, ravvisando un difetto di motivazione nella DGR impugnata, con conseguente annullamento “nella parte d’interesse” e indicazione dell’effetto conformativo.

A fronte della riedizione del potere da parte della Regione, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, sostenendo che il nuovo provvedimento reiterasse i medesimi paradigmi valutativi già ritenuti illegittimi. Il TAR, con sentenza non definitiva n. 3826/2025, ha respinto la domanda di nullità del provvedimento e, previa conversione del rito, ha rinviato la causa all’udienza del 10 novembre 2026 per l’esame delle ulteriori censure. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione del contenuto effettivo del giudicato. La sentenza ottemperanda aveva accertato esclusivamente un profilo di carenza motivazionale del precedente provvedimento, in particolare per insufficienza del rinvio per relationem. Il giudicato si era quindi formato su un vizio accertato “in negativo”: la motivazione non era stata ritenuta illogica o contraddittoria, ma soltanto inadeguata.

Su questa base il Collegio afferma che il vincolo nascente dal giudicato riguarda il quomodo e non il quid del percorso decisorio e motivatorio. L’amministrazione non era pertanto preclusa dal fare riferimento a criteri già ritenuti (in assoluto) illegittimi: era precluso farlo nel modo in cui lo aveva fatto con il provvedimento annullato.

L’appellante deduceva che la diversità della nuova motivazione fosse solo apparente, giacché il provvedimento regionale giungeva “al medesimo approdo decisionale”. Il Collegio ravvisa in questo argomento l’errore di prospettiva del ricorso: il giudicato non precludeva un determinato esito, non contenendo alcuna decisione sulla c.d. spettanza del bene della vita, ma censurava unicamente l’illegittimità del modo di utilizzo di determinati criteri sotto il profilo dell’adeguatezza motivazionale.

Quanto alla lamentata omessa pronuncia su specifici profili di violazione del giudicato, il Consiglio di Stato osserva che, una volta esclusa la fondatezza della pretesa esecutiva, ogni ulteriore argomento resta assorbito. Del pari irrilevanti, in questo segmento di giudizio, i profili relativi a specifici aspetti, unità operative e annualità.

La Corte chiarisce infine che la verifica circa l’effettiva esenzione da vizi della nuova motivazione, o la sua eventuale natura solo apparentemente diversa, sarà delibata nel seguito del giudizio di primo grado: certamente non sussiste, per quanto argomentato, alcun vizio di violazione o elusione del giudicato. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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