Silenzio-assenso endoprocedimentale sul parere tardivo della Soprintendenza nel procedimento di VIA (TAR Sicilia n. 732 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale il parere delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica ha natura endoprocedimentale e, se non reso nel termine di settore, è superato dal silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990. Il richiamo alla disciplina del silenzio-assenso ad istanza di parte ex art. 20 della legge n. 241 del 1990 e alla sua esclusione per gli interessi sensibili non è pertinente, perché si tratta di istituto distinto. Decorso inutilmente il termine, le determinazioni tardivamente adottate sono inefficaci ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 e l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. La mancata inclusione di un’area tra quelle idonee ex lege non ne implica la non idoneità né un divieto assoluto di realizzazione degli impianti.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari e detentori di fondi agricoli prossimi agli aerogeneratori e alle opere di connessione, impugnano il decreto assessoriale con cui la Regione Siciliana ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, parere favorevole di VINCA e parere sul piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo per un impianto eolico da 30 MW, localizzato in un contesto paesaggistico a vocazione agricola.
Il progetto è proposto dalla società controinteressata, che si è costituita contestando integralmente le censure. La Soprintendenza competente aveva dapprima preannunciato esito negativo e poi espresso parere negativo, ritenuto tardivo dall’amministrazione procedente e superato dal silenzio-assenso. Dopo l’adozione del decreto la stessa Soprintendenza ha chiesto la revoca in autotutela. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza, con rinvio al merito.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il TAR ricostruisce l’iter procedimentale. A seguito della pubblicazione delle integrazioni progettuali, il Servizio competente ha avviato una nuova consultazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, assegnando alle amministrazioni coinvolte trenta giorni per i pareri. Il parere negativo della Soprintendenza è intervenuto diversi mesi dopo la scadenza.
Decorso inutilmente il termine, si è formato il silenzio-assenso endoprocedimentale ex art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente inefficacia delle determinazioni tardive ex art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. Il TAR richiama sul punto TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 903 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. V, n. 178 del 2025. Il parere paesaggistico, si legge, ha natura endoprocedimentale ed è acquisibile anche mediante tale meccanismo.
Il collegio respinge poi la tesi attorea secondo cui opererebbe l’esclusione degli interessi sensibili prevista per il silenzio-assenso ad istanza di parte: l’art. 20 disciplina un istituto distinto dall’art. 17-bis, che regola i rapporti tra amministrazioni nei procedimenti complessi e trova applicazione anche per gli interessi paesaggistici.
Sul secondo motivo, il TAR esclude l’incompetenza assoluta dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente. Gli aerogeneratori non ricadono in aree vincolate; i limitati tratti di cavidotto interrati non comportano modifiche permanenti del suolo e rientrano nell’esclusione dell’allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017. La considerazione del profilo paesaggistico nella VIA appartiene alle attribuzioni dell’autorità ambientale procedente.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta incompetenza dell’organo politico, è respinto: la competenza assessoriale deriva dalla deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 20 luglio 2020, non impugnata. Il TAR richiama la distinzione tra verifica di assoggettabilità, rimessa all’organo tecnico, e procedura di VIA, espressione di valutazione comparativa di interessi.
Il quarto e il quinto motivo si risolvono in una mera contrapposizione valutativa alle conclusioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione. Quanto alla fascia di rispetto dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, la mancata qualificazione dell’area come idonea non integra un divieto assoluto, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, n. 8263 del 2023 e TAR Umbria, sez. I, n. 592 del 2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore della controinteressata e compensazione verso l’amministrazione regionale.
Nota della Redazione
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