Silenzio assenso su autorizzazione impianti telefonia e inefficacia atti tardivi (TAR Toscana n. 16 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento unico per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza che sia comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’organismo di controllo, né sia espresso un dissenso congruamente motivato, l’istanza si intende accolta ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. La richiesta di integrazione documentale, ove non sia formulata nel termine di quindici giorni di cui all’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003, non è idonea a differire la decorrenza del termine e non impedisce la formazione del silenzio assenso. Gli atti con cui l’amministrazione, dopo la formazione del titolo tacito, neghi l’esistenza del silenzio e disponga la sospensione o il divieto di prosecuzione dei lavori sono inefficaci ex lege ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, non costituendo espressione del potere di autotutela.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di infrastrutture per le telecomunicazioni, presentava in data 26 ottobre 2023, tramite il portale SUAP e per conoscenza all’ARPA e alla Provincia, un’istanza unica autorizzatoria ex artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una nuova infrastruttura di telefonia mobile in un Comune della provincia aretina.

Il Comune, ricevuta la pratica dal SUAP il 15 novembre 2023, con nota del 20 gennaio 2024 chiedeva integrazioni documentali e, con successivi atti del 6 e 12 febbraio 2024, riteneva non formato il silenzio assenso, disponendo dapprima la sospensione dei lavori e poi il divieto di prosecuzione dell’opera. La società impugnava tali atti davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva l’istanza. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica d’ufficio la domanda di annullamento in domanda di accertamento del silenzio assenso e dell’inefficacia degli atti, esercitando il potere di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a. e valorizzando il principio di effettività della tutela. La scelta si fonda sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di comunicazioni elettroniche e sui precedenti richiamati, tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 6606 del 2023.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e rileva che, anche assumendo come dies a quo il 15 novembre 2023, alla data del 14 gennaio 2024 era decorso il termine di sessanta giorni per la formazione del titolo tacito. La richiesta di integrazioni del 20 gennaio 2024 interveniva oltre i quindici giorni previsti e, soprattutto, dopo la consumazione del termine: essa non poteva quindi incidere sulla fattispecie già perfezionatasi. Sul punto il Collegio richiama TAR Veneto n. 1111 del 2020 e TAR Veneto n. 1021 del 2021, secondo cui tardive richieste di integrazione eluderebbero la previsione del silenzio assenso.

Il Tribunale esclude poi che la documentazione pretesa dal Comune integrasse requisiti essenziali dell’istanza. Le carenze lamentate — autorizzazione del Genio Civile, nulla osta provinciale, relazione geologica, verifica delle distanze dal metanodotto e conformità alle NTA — non rendevano l’istanza radicalmente inconfigurabile né priva del minimum di elementi per l’esame. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 8259 del 2022 e Cons. Stato, sez. VI, n. 15 del 2024, il Collegio osserva che l’amministrazione avrebbe potuto acquisire gli atti presso le altre amministrazioni o indire la conferenza di servizi ex art. 44, comma 7, e che non poteva imporre oneri documentali ulteriori rispetto all’allegato 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ancora applicabile in forza dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 207/2021.

Quanto agli atti impugnati, il TAR esclude che essi possano qualificarsi come esercizio del potere di autotutela fatto salvo dall’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990: manca un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, né è stata operata alcuna comparazione con l’interesse alla conservazione del titolo, tanto più rilevante perché l’impianto è funzionale a un servizio di pubblica utilità. Gli atti tardivi sono pertanto inefficaci ex lege e tamquam non essent, con richiamo a Cons. Stato, sez. VI, n. 10383 del 2023 e TAR Lazio n. 7236 del 2024.

Il primo motivo è accolto, con assorbimento delle altre censure. Resta salvo il potere dell’amministrazione di annullare in autotutela il titolo formatosi per silenzio, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza del Comune; compensazione con le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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