Silenzio assenso sul transito nei ruoli civili del personale di polizia non idoneo al servizio (TAR Lombardia n. 1307 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 339/1982 per la pronuncia dell’amministrazione sull’istanza di transito del personale di polizia giudicato non idoneo al servizio d’istituto ha natura perentoria e non tollera dilazioni né sospensioni per adempimenti istruttori. Gli accertamenti sull’idoneità psicofisica del richiedente, rimessi a una mera facoltà dell’amministrazione, devono essere eseguiti entro quel termine. Decorso inutilmente il termine, l’istanza si intende accolta per silenzio assenso tipizzato e il potere dell’amministrazione di provvedere è consumato. Il transito nei ruoli civili non è assimilabile a una nuova assunzione, ma costituisce prosecuzione del rapporto d’impiego: non può essere negato invocando i requisiti morali e di condotta richiesti per le assunzioni. Il diniego tardivo e gli atti che ne costituiscono esecuzione sono illegittimi, anche per invalidità derivata.
Il Fatto
Il ricorrente, già agente della Polizia di Stato, veniva giudicato dalla Commissione Medica Interforze di seconda istanza permanentemente non idoneo al servizio d’istituto e idoneo ai ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, a domanda dell’interessato entro trenta giorni.
Il dipendente presentava quindi, in data 4.10.2022, istanza di trasferimento nei ruoli civili ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 339/1982, indicando i profili professionali e le sedi desiderate presso tre Ministeri. L’A.S.L. competente lo dichiarava idoneo alle mansioni civili con la sola prescrizione della controindicazione alla detenzione e al porto d’armi. Ciononostante, tutti i Ministeri interpellati opponevano diniego. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza per asserita mancanza dei requisiti morali e di condotta; seguiva il decreto di dispensa dal servizio per inabilità fisica e la nota della Questura che disponeva il recupero dello stipendio percepito dopo la decorrenza della dispensa. Il ricorrente impugnava gli atti chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto al transito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo e assorbente motivo, incentrato sulla formazione del silenzio assenso. Il ricorrente aveva presentato l’istanza il 4.10.2022; il diniego era stato emanato il 17.03.2023 e notificato il 18.05.2023. Il termine di legge veniva a scadenza il 3.03.2023, sicché in entrambe le ipotesi ricostruttive il potere ministeriale era già consumato.
Il Tribunale qualifica il termine dell’art. 8, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 339/1982 come perentorio, non suscettibile di sospensione per gli accertamenti istruttori. La difesa erariale aveva invocato l’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990 per una sospensione di quattordici giorni legata all’acquisizione del certificato A.S.L. La tesi non regge: la facoltà di sottoporre il dipendente a visita medica è discrezionale nell’an e il suo esercizio non può condizionare il perfezionarsi del silenzio assenso. Gli approfondimenti devono essere compiuti entro i 150 giorni, la cui ampiezza risponde proprio all’esigenza di istruire adeguatamente l’istanza.
Quanto al secondo argomento erariale, secondo cui il silenzio non potrebbe perfezionarsi in assenza dei requisiti sostanziali, il Collegio richiama il consolidato orientamento del giudice d’appello: sussiste un diritto soggettivo del personale non idoneo al transito nei ruoli civili, che scaturisce dal giudizio positivo della commissione medica e dalla tempestiva domanda. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando la continuità del rapporto d’impiego (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1885 del 2020; Sez. II, n. 3203 del 2019). La disciplina di settore non prevede la verifica dei requisiti di incensuratezza propri delle assunzioni in quanto tali. Ammettere il contrario consentirebbe all’amministrazione di procrastinare sine die le proprie valutazioni, effetto che il legislatore ha inteso prevenire con il silenzio tipizzato.
Accolto il primo motivo, il Tribunale ritiene fondati anche il quinto e il sesto, con i quali erano stati censurati il decreto di dispensa dal servizio e la nota di recupero dello stipendio. Entrambi gli atti risultano viziati per illegittimità derivata, costituendo il diniego al transito il loro unico presupposto sostanziale. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del decreto di dispensa, del diniego ministeriale e della nota di recupero; le altre censure restano assorbite. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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