La tettoia in zona vincolata necessita di autorizzazione paesaggistica (TAR Lombardia n. 1308 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42 del 2004, la realizzazione di una tettoia richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica, anche quando l’opera sia astrattamente qualificabile come pertinenza o manufatto precario e assentibile con titolo edilizio semplificato. L’art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004 configura l’autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli edilizi. Ne consegue che, in difetto del titolo paesaggistico, l’ordine di rimessione in pristino ex artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 costituisce atto dovuto. Ove il provvedimento si fondi su più rationes decidendi autonome, l’infondatezza della censura relativa a quella paesaggistica rende ultroneo l’esame dei profili edilizi.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile con area di pertinenza nel Comune di Caponago, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e notificata il 10 luglio 2023. Il provvedimento ordinava la rimozione di una tettoia di circa 3,50 x 4,00 metri, qualificata come nuova costruzione priva di permesso di costruire e di titolo paesaggistico.

L’area ricade nel perimetro del vincolo paesaggistico. I ricorrenti hanno dedotto che le opere rientrassero nell’edilizia libera o nella manutenzione straordinaria, che la pensilina fosse già raffigurata nel permesso edilizio del 2001 e che mancasse un effettivo esame delle controdeduzioni presentate in sede procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulle garanzie partecipative. L’ordinanza impugnata dà atto delle osservazioni del legale e le valuta espressamente; prova dell’esame è che la veranda, pure contestata in avvio, non è stata sanzionata. Quanto al sopralluogo, il verbale della Polizia locale fa piena fede fino a querela di falso. La partecipazione procedimentale, osserva il TAR, non impone un analitico vaglio di ogni argomento, ma solo che il privato sia stato posto in condizione di interloquire.

Il giudice affronta poi in via prioritaria la censura paesaggistica, perché l’eventuale infondatezza rende superflui i profili edilizi. Il richiamo a un inesistente decreto di vincolo ex art. 136 del D. Lgs. n. 42 del 2004 è qualificato come mero refuso, irrilevante. È invece incontestato che l’area rientri nell’art. 142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Sul piano paesaggistico rileva tutto ciò che è percepibile come ingombro alla visuale. La tettoia, in ferro e di dimensioni non indifferenti, è stata realizzata senza autorizzazione. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 9557 del 2023; n. 572 del 2024) afferma che le opere in zona protetta, anche pertinenziali o precarie, soggiacciono alle misure ripristinatorie. Il D.P.R. n. 31 del 2017 conferma che le tettoie sono sottoposte a procedura autorizzatoria, sia pur semplificata.

La carenza del titolo paesaggistico costituisce impedimento assoluto alla permanenza del manufatto e rende l’ordine di rimessione in pristino atto dovuto. Resta estranea al giudizio la questione della sanabilità paesaggistica, trattandosi di potere non esercitato. Il rigetto della censura paesaggistica, ratione decidendi autonoma, rende inattaccabile il provvedimento e assorbe i restanti motivi. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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