Il silenzio della stazione dei Carabinieri sull’accesso agli atti integra diniego (TAR Campania n. 3714 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, ricevuta l’istanza di accesso, non la riscontri e non opponga ragioni legittime di diniego integra un diniego tacito impugnabile. In sede di giudizio sul silenzio il giudice amministrativo non si limita a dichiarare l’illegittimità del rifiuto: ordina all’amministrazione di consentire l’ostensione della documentazione richiesta entro un termine perentorio, ovvero di attestare formalmente, con atto sottoscritto dal responsabile del procedimento o da chi ne ha il potere, di non detenere i documenti stessi. L’accesso è strumentale alla tutela in sede stragiudiziale e giudiziale dei diritti del richiedente, sicché l’inerzia dell’ufficio non può essere opposta all’istanza ritualmente proposta.

Il Fatto

Il ricorrente apprendeva il 5 settembre 2024 dell’avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti, avviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione mediante pignoramento di crediti verso terzi. L’atto si fondava su cartelle di pagamento e su un atto di intimazione notificati tra il 2018 e il 2024, senza che emergessero le ragioni della pretesa creditoria. Ottenuta dall’ADER una relazione che lo invitava a rivolgersi agli enti creditori, il ricorrente presentava il 10.10.2024 istanza di accesso agli atti alla Prefettura di Napoli, per acquisire gli atti di accertamento, gli estratti di notifica e le delibere di formazione dei ruoli esattoriali.

La Prefettura consegnava il ruolo e inoltrava l’istanza, per gli atti di accertamento, alla Compagnia Carabinieri di Casoria. Questa non svolgeva alcuna attività e non consentiva l’esercizio del diritto di accesso. Il ricorrente impugnava allora il diniego per silentium e chiedeva che fosse ordinato all’indicata Compagnia di consentire l’acquisizione della documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’interesse del ricorrente come corrispondente alla necessità di tutelare la propria posizione avverso le pretese creditorie che avevano determinato l’azione esecutiva dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso non è dunque esercizio di una curiosità conoscitiva, ma strumento di difesa rispetto a un pregiudizio concretamente prospettato.

La Prefettura di Napoli, mediante la consegna della documentazione indicata, ha parzialmente soddisfatto l’interesse del ricorrente. La Compagnia di Carabinieri di Casoria, invece, è rimasta silente senza opporre legittime ragioni. Tale inerzia, secondo il Tribunale, si è determinata nel senso del rigetto dell’istanza di accesso.

Il ricorso è pertanto fondato. Ne discende l’ordine alla Compagnia di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza. L’ordine è alternativo: l’amministrazione può anche attestare formalmente, con atto sottoscritto dal responsabile del procedimento o da chi è munito del relativo potere, di non detenere la documentazione stessa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il Tribunale condanna il Ministero della Difesa al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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