Parere paesaggistico nel condono limitato alle sole opere oggetto di sanatoria (Cons. Stato n. 2492 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’art. 1, comma 10, della legge n. 449/1997 impone all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo di attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle proprie specifiche competenze. La funzione dell’autorizzazione paesaggistica rimessa alla Soprintendenza è dunque unicamente quella di verificare la compatibilità delle opere abusive oggetto della domanda di condono, restando estranea ogni valutazione di carattere urbanistico demandata al Comune quale autorità procedente. È pertanto illegittimo il parere negativo che si fondi sulla supposta esistenza di ulteriori abusi non ricompresi nell’istanza di sanatoria e non accertati, invadendo le competenze di vigilanza urbanistica e di repressione degli abusi edilizi riservate all’ente locale.

Il Fatto

La proprietaria di una villetta inserita in un più ampio complesso turistico-residenziale presenta istanza di condono edilizio per taluni abusi minori. Il Comune di Ascea nega il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, recependo il parere contrario della Soprintendenza, che aveva rilevato l’incompletezza della documentazione e la possibile esistenza di altri abusi e di una traslazione dell’intero villaggio.

Il TAR per la Campania, sede di Salerno, accoglie il ricorso e annulla sia il diniego comunale sia il presupposto parere soprintendentizio. Il Ministero della Cultura appella, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 in combinato disposto con l’art. 35 della legge n. 47/1985, oltre al travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola di riparto fissata dall’art. 1, comma 10, della legge n. 449/1997: l’amministrazione preposta al vincolo valuta esclusivamente la compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è chiesta la sanatoria, entro le proprie specifiche competenze. Tale assetto risponde all’architettura del procedimento amministrativo delineata dalla legge n. 241/1990, in linea con gli artt. 2, 41 e 97 Cost. e con il modello dello sportello unico.

La fase autoritativa si apre con un’unica domanda e si chiude con un unico provvedimento dell’autorità procedente, il Comune. Gli interessi interferenti, incluso quello paesaggistico, si ponderano mediante pareri e nullaosta endoprocedimentali. Ne deriva che, nella specie, la Soprintendenza era chiamata a valutare solo la compatibilità delle opere oggetto di condono, restando estranea ogni valutazione urbanistica.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. VII, n. 2352 del 7.3.2023; Sez. VI, n. 4492 dell’11.09.2013): il condono edilizio presuppone l’anteriorità dell’abuso rispetto al titolo sanante, sicché l’autorizzazione paesaggistica si basa sulla compatibilità degli interventi abusivi oggetto di sanatoria. Il Collegio ritiene che la Soprintendenza abbia sconfinato dalle proprie competenze.

Nel caso concreto non si controverte di un’autorizzazione riferita all’intero villaggio, ma di un permesso di costruire in sanatoria relativo a specifici abusi di una singola villetta, per i quali l’art. 32 della legge n. 47/1985 richiede il presupposto paesaggistico. Rispetto a tali opere, per lo più interrate e di minima entità, non visibili dall’esterno, il diniego non è stato né poteva essere ragionevolmente espresso.

Il parere negativo risulta quindi illegittimo per invasione delle competenze urbanistico-edilizie: la Soprintendenza ha supposto ulteriori abusi non ricompresi nell’istanza e non accertati, la cui definizione spettava esclusivamente al Comune, unico titolare dei poteri di vigilanza urbanistica e di repressione. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’amministrazione appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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