Divieto detenzione armi e assoluzione penale motivata su fatti concreti (TAR Sicilia n. 2504 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del destinatario, ma tale potere deve essere esercitato in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente e con una congrua motivazione sulle ragioni concrete e attuali che escludono il venir meno del divieto. Il giudizio di inaffidabilità che si fondi su un procedimento penale definito con sentenza assolutoria richiede che la motivazione indichi in concreto quali fatti e circostanze abbiano indotto l’autorità a considerare sconsigliabile la detenzione delle armi. Non è sufficiente la valutazione personale dello stato d’animo dell’interessato, né il riferimento al mero “fatto storico” del processo, né a pregiudizi risalenti e non significativi. Il diniego di revoca è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando l’amministrazione ometta una complessiva valutazione discrezionale della condotta del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia. A seguito di un procedimento penale per reati contro la persona, il Questore disponeva la revoca della licenza e il Prefetto adottava il divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 TULPS.

Definito il processo con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, l’interessato presentava istanza di revoca del decreto prefettizio. La Prefettura la respingeva, recependo i pareri contrari della Questura, che valorizzava un presunto stato di astio verso gli accusatori e di spregio verso la giustizia, una pregressa condanna per armi e un lontano litigio con la madre. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, che accoglieva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale. Il provvedimento impugnato non è atto meramente confermativo: è stato adottato all’esito di una nuova istruttoria, basata su un fatto sopravvenuto, l’assoluzione, che ha indotto la Prefettura a richiedere tre pareri alla Questura. Si tratta dunque di atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile (Cons. Stato n. 4153 del 2024 e altri precedenti richiamati).

Nel merito, la Sezione riconosce l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di armi, ma ribadisce che essa va esercitata con una motivazione congrua su circostanze concrete e attuali, all’esito di un’adeguata istruttoria.

Il giudizio di inaffidabilità si è invece fondato su una valutazione personale dello stato d’animo del ricorrente, elaborata dal dirigente della Questura, che ha solo ipotizzato una fragilità derivante dalla vicenda processuale. Nessuna analisi effettiva della personalità e della condotta è stata compiuta. Il provvedimento non chiarisce perché l’esito assolutorio non escluda la rilevanza dei fatti ai fini del divieto.

Il Collegio ammette che l’amministrazione possa valorizzare situazioni non penalmente rilevanti, ma esige, in caso di sentenza assolutoria, una motivazione che precisi in concreto i fatti e le circostanze posti a base del diniego. Non basta il riferimento alla pregressa condanna per armi, risalente a oltre un ventennio e mai ritenuta ostativa, né al litigio con la madre, privo di seguito significativo.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione sull’istanza di revoca. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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