Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle somme dovute (TAR Sicilia n. 2508 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, dichiara l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta nominato nel dirigente dello stesso Ministero non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone – Sez. Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017 e 2018/2019, condannando il Ministero a corrispondere la somma quantificata in euro 776,05, oltre accessori.

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente il 26 febbraio 2024 ed è passata in giudicato come da attestazione del Funzionario giudiziario del Tribunale di Caltagirone del 17 febbraio 2025. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio.

Il Tribunale ha precisato l’ampiezza del mandato commissariale: allocazione della somma in bilancio ove manchi apposito stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: il commissario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento e far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che al commissario nominato nel dirigente dello stesso Ministero spetti alcunché, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.

Le spese di lite, liquidate equitativamente in euro 500,00 oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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