Silenzio sulla proposta di finanza di progetto e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 2341 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un provvedimento espresso, conclusivo del procedimento, fa venire meno l’interesse alla decisione dell’appello proposto avverso la sentenza che abbia accolto il ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità dell’appello. Se il provvedimento espresso è stato adottato prima della pubblicazione della sentenza impugnata, la statuizione sullo ius superveniens esula dal perimetro dell’eventuale ottemperanza e non può essere contestata con l’appello. L’interesse dell’appellante si trasferisce sull’atto conclusivo del procedimento, ove autonomamente impugnato.
Il Fatto
Una società ha presentato al Comune una proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale. Dopo la diffida a provvedere, la società ha impugnato l’inerzia dell’amministrazione davanti al TAR Molise.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso avverso il silenzio e ha ordinato al Comune di provvedere entro settantacinque giorni. Ha però precisato che l’obbligo va adempiuto secondo il canone del tempus regit actum, applicando l’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 nella versione risultante dal correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024.
La società ha appellato questa statuizione, deducendo la violazione dell’art. 225 bis, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, che esclude l’applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti di finanza di progetto in corso. Il Comune si è costituito, eccependo in via preliminare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la valutazione sulla proposta si era chiusa negativamente con delibera adottata prima della pubblicazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo muove da un dato acquisito: l’amministrazione comunale ha posto fine alla propria inerzia con un provvedimento espresso, conclusivo del procedimento e satisfattivo della pretesa a una esplicita risposta, azionata con il giudizio avverso il silenzio.
Su questo punto il Consiglio di Stato richiama il precedente Cons. Stato, IV, n. 3967 del 2023. La chiusura del procedimento con atto espresso esaurisce l’interesse che aveva giustificato il ricorso contro l’inerzia.
Il secondo passaggio riguarda il profilo temporale. Il provvedimento espresso è stato adottato prima della pubblicazione della sentenza impugnata. Da ciò il Collegio deduce che l’atto esula dal perimetro dell’eventuale ottemperanza del dictum giurisdizionale. La statuizione sull’applicazione dello ius superveniens, oggetto di contestazione, non può quindi essere fatta valere attraverso l’appello.
Il terzo passaggio concerne la traslazione dell’interesse. L’appellante ha impugnato la delibera con cui il Comune ha concluso negativamente la valutazione di fattibilità, unitamente alla relazione sulla fattibilità, e quel ricorso è ancora pendente davanti al TAR. L’eventuale esito favorevole di quel giudizio non potrebbe, per il Collegio, determinare la reviviscenza della statuizione sulla versione dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 applicabile alla nuova valutazione. Quella statuizione avrebbe potuto essere fatta valere solo nel giudizio di ottemperanza, ormai superato dall’adozione del provvedimento espresso.
Le spese di lite sono integralmente compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda esaminata.
Nota della Redazione
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