Sospensione attività per morosità TARI legittima ex art. 15-ter d.l. n. 34/2019 (Cons. Stato n. 3499 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 15-ter d.l. n. 34/2019, nel subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio delle licenze e autorizzazioni concernenti attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, non richiede che l’irregolarità sia grave e definitivamente accertata. Il Comune può quindi adottare, con norma regolamentare, la sospensione temporanea dell’attività in caso di morosità TARI, quale misura di coazione indiretta all’adempimento e non di natura sanzionatoria. La verifica della posizione fiscale è funzionale al riscontro dei requisiti soggettivi cui la legge subordina l’esercizio dell’attività. Il sollecito di pagamento che estrinseca la pretesa nei suoi elementi essenziali è idoneo ad attestare l’irregolarità, anche se non è atto ad impugnazione obbligatoria.

Il Fatto

Il Comune ha adottato un regolamento in attuazione dell’art. 15-ter d.l. n. 34/2019, che subordina il rilascio e il mantenimento dei titoli abilitativi alla regolarità dei tributi locali. Accertata a carico di una società esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande una morosità TARI di importo considerevole, il Comune ha avviato il procedimento e, dopo il sollecito di pagamento e la comunicazione di avvio, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività per novanta giorni, poi differendone la decorrenza con un secondo provvedimento.

La società ha impugnato il regolamento e le due ordinanze davanti al TAR Campania, che ha accolto il ricorso annullando in parte qua gli artt. 2 e 3 del regolamento e i provvedimenti applicativi. Il Comune ha proposto appello, lamentando che il primo giudice avesse introdotto nella fattispecie i requisiti della gravità e della definitività desunti dal codice degli appalti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e respinge il ricorso di primo grado. Il percorso argomentativo muove dal dato letterale: l’art. 15-ter d.l. n. 34/2019 non contiene alcun riferimento alla violazione grave e definitivamente accertata e si limita a richiedere la verifica della regolarità corrente del pagamento dei tributi locali per i quali sia scaduto il termine di versamento, stimolando il contribuente alla regolarizzazione dell’esposizione debitoria.

La ratio della norma è il contrasto all’evasione fiscale negli enti locali, in coerenza con i principi costituzionali della capacità contributiva e del buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 53 e 97 Cost.), richiamati da Cons. Stato, Sez. VII, n. 8875 del 2022. Ad essa si aggiunge la tutela della corretta concorrenzialità nel mercato, affinché non siano avvantaggiati gli imprenditori morosi rispetto a chi adempie puntualmente.

La Corte esclude la natura sanzionatoria della misura, qualificandola come coazione indiretta all’adempimento mediante l’introduzione di un ulteriore requisito per l’esercizio e la prosecuzione dell’attività commerciale, secondo l’insegnamento di Cass. civ., Sez. Un., n. 14049 del 2022. Il regolamento comunale, pertanto, prevedendo la sospensione temporanea dei titoli in attesa della regolarizzazione, resta conforme al paradigma legislativo, che include la permanenza in esercizio tra i profili subordinati alla verifica.

Sul versante istruttorio il Collegio ritiene legittimamente acclarata l’irregolarità mediante il sollecito di pagamento, contenente gli elementi essenziali dell’atto impositivo e idoneo a consentire piena difesa, richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 26129 del 2017; Cass. n. 2144 del 2020). La Corte liquida integralmente le spese del doppio grado, compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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