Silenzio-inadempimento e concessioni balneari: la risposta espressa esclude l’inerzia (TAR Toscana n. 101 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione comunale dichiara l’impossibilità di concludere la procedura comparativa per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima, ritenendo indispensabile la previa determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente, non integra un atto soprassessorio. Esso esprime una volontà provvedimentale dell’ente, motivata su presupposti, che interrompe l’iter di selezione e produce un effetto lesivo per il concorrente. Di conseguenza, l’azione avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non è esperibile, dovendo la parte contestare l’atto mediante la rituale impugnazione. La mancata impugnazione ne determina l’inoppugnabilità e il rigetto del ricorso.
Il Fatto
Una società cooperativa, dopo aver presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa avviata dal Comune di Viareggio per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima, reiterava con due diffide la richiesta di conclusione del procedimento. L’amministrazione, con nota del 21 ottobre 2024, aveva rilevato l’incertezza del quadro normativo e l’impossibilità di procedere in assenza del calcolo dell’indennizzo dovuto al titolare uscente.
Con successivo provvedimento del 3 marzo 2025 il Comune dichiarava espressamente che l’istanza di conclusione “non poteva essere accolta”, confermando la necessità di determinare previamente l’indennizzo. La ricorrente proponeva allora ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e dell’inerzia, invocando la sopravvenuta sentenza n. 89/2025 della Corte costituzionale che, dichiarando illegittima la norma regionale sugli indennizzi, avrebbe rimosso il contrasto addotto dall’ente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’unica censura proposta. Il Comune non è rimasto inerte: ha costantemente interloquito con la ricorrente e, soprattutto, ha emanato atti con cui ha manifestato l’impossibilità di concludere la procedura. In particolare, il provvedimento del 3 marzo 2025 dichiara espressamente il non accoglimento delle diffide, affermando che la richiesta “non può essere accolta” poiché preliminarmente è necessario procedere al calcolo dell’indennizzo.
Secondo il Collegio, tale provvedimento, a prescindere dalla condivisibilità della motivazione, ha di fatto interrotto la procedura di selezione, manifestando l’intento dell’amministrazione di non procedere nella fase di comparazione. La volontà espressa, argomentata su presupposti precisi, esclude che l’atto integri un atto soprassessorio.
Il Tribunale richiama la definizione giurisprudenziale secondo cui è soprassessorio solo l’atto che apparentemente spende un potere, ma sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o sospensioni dell’iter non previste dalla legge (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, n. 4193/2024). Nella specie, invece, l’atto sancisce un principio di indispensabilità della previa determinazione dell’indennizzo, con effetto lesivo non relegabile a contenuto interlocutorio.
Il Collegio richiama un proprio precedente in caso analogo (TAR Toscana n. 2101/2025 del 16 dicembre 2025) e la giurisprudenza amministrativa ivi citata (Cons. Stato sez. IV n. 10485 e n. 9543 del 2024): gli atti che esprimono la volontà dell’ente di non indire nell’immediato le gare non rientrano nella categoria dell’atto soprassessorio. Tale volontà avrebbe dovuto essere contestata con la rituale impugnazione del provvedimento, nella parte in cui fornisce risposta all’istanza del privato.
Il Tribunale precisa altresì che le argomentazioni sull’inapplicabilità della proroga di cui alla legge n. 166/2024, alla luce delle pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, individuano possibili motivi di illegittimità degli atti di risposta e non possono essere esaminate in questa sede. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.