Riqualificazione dell’azione di ottemperanza per mancato passaggio in giudicato e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 133 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. per la declaratoria di nullità di un provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato deve essere riqualificata come azione per l’inefficacia, ai sensi della lett. c) del medesimo comma, qualora non sia fornita l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. L’effetto conformativo di una sentenza di annullamento vincola l’amministrazione all’osservanza dei soli criteri di priorità che hanno costituito il fondamento del dictum giudiziale, senza imporre una specifica assegnazione né impedire l’applicazione di ulteriori e diversi criteri regolamentari di selezione tra le squadre richiedenti. La domanda di annullamento di un provvedimento che ha esaurito i suoi effetti per il decorso della stagione venatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a meno che il ricorrente non deduca un interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, caposquadra della squadra di caccia al cinghiale “Lotaresco 2006”, ha proposto ricorso per l’ottemperanza delle sentenze di questo Tribunale n. 504 del 2024 e n. 401 del 2025, chiedendo la declaratoria di nullità del verbale con cui il Comitato di Gestione dell’ATC Vomano-Fino ha assegnato, per la stagione venatoria 2025/2026, il distretto A9 alla squadra “Toto”. In subordine, previa conversione del rito, ha domandato l’annullamento del medesimo provvedimento per violazione della disciplina di settore, con specifico riferimento al criterio del computo dei cacciatori che nel triennio precedente avevano praticato la caccia nel distretto. L’ATC ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, successivamente, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la stagione venatoria conclusa il 31 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in mancanza dell’attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze azionate, l’azione va riqualificata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., come domanda di declaratoria dell’inefficacia del provvedimento assunto in violazione o elusione del dictum giudiziale, e non della nullità. La decisione di assegnare il distretto A9 alla squadra “Toto” per la stagione 2025/2026 è tuttavia rispettosa dell’effetto conformativo della sentenza n. 504 del 2024, che ha accertato esclusivamente il diritto di priorità della squadra “Lotaresco 2006” capeggiata dal ricorrente, quale “squadra già censita”, rispetto alla squadra di nuova costituzione facente capo ad altro soggetto.
La sentenza di ottemperanza n. 401 del 2025 ha specificato che l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, per le assegnazioni successive, della qualifica di squadra già censita della squadra del ricorrente nell’annata 2023/2024. L’ATC ha dato correttamente atto di tale circostanza, includendo la squadra tra quelle già censite da oltre tre anni. L’assegnazione alla squadra “Toto” è invece avvenuta sulla base di un diverso criterio di priorità previsto dall’art. 10, comma 11, lett. a), del regolamento regionale n. 1 del 2017, relativo al maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC, residenti nei Comuni della zona richiesta o limitrofi, che hanno praticato la caccia al cinghiale negli ultimi tre anni. Tale criterio esula dal dictum giudiziale, che concerneva esclusivamente la qualificazione della squadra del ricorrente e la sua priorità rispetto all’unica altra squadra richiedente per l’annata 2023/2024, non già la selezione tra squadre aventi tutte i requisiti di priorità per gli anni successivi.
Quanto alla domanda subordinata di annullamento, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non ravvisando le condizioni per l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. L’annullamento del verbale impugnato non potrebbe produrre alcuna utilità, essendo la stagione venatoria 2025/2026 conclusa. L’interesse prospettato dal ricorrente “in vista delle successive assegnazioni” non è riconducibile al risarcimento in forma specifica, mentre non è stato allegato alcun interesse risarcitorio per equivalente. Il Collegio esclude altresì una contraddizione con la sentenza n. 504 del 2024, in quanto l’accertamento del requisito di squadra già censita è un dato stabile e utilizzabile per le future assegnazioni, mentre il requisito del numero di cacciatori attiene a posizioni nominative destinate a mutare di stagione in stagione. Il ricorso è pertanto in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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