Nessun obbligo di provvedere su istanze di autotutela edilizia e vigilanza (TAR Campania n. 2473 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo giuridico della pubblica amministrazione di provvedere in modo espresso su istanze volte all’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, poiché l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 configura l’annullamento d’ufficio come mera possibilità, non come potestà doverosa. Analogo principio vale per il potere regionale di annullamento del titolo edilizio ex art. 39 del d.P.R. n. 380 del 2001, non coercibile dal privato né utilizzabile per ovviare alla mancata impugnazione del titolo nel termine decadenziale. In presenza di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il Comune non è tenuto a riscontrare la diffida del vicino in pendenza del procedimento di sanatoria, poiché è in quella sede che va scrutata la sanabilità delle opere.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’unità immobiliare al piano terra di una villetta bifamiliare in Pozzuoli, assumono che il proprietario dell’appartamento soprastante abbia realizzato lavori edilizi consistenti e difformi rispetto al permesso di costruire n. 46/2023. Dopo un esposto del giugno 2024 agli enti competenti e l’accesso agli atti, in data 3 ottobre 2025 hanno diffidato il Comune e la Regione ad annullare in autotutela il titolo e ad accertare le opere abusive con le relative misure repressive.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, i ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria del silenzio-inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inesistenza dell’obbligo di provvedere, richiamando anche l’istanza di sanatoria presentata dal controinteressato l’11 novembre 2025; la Regione ha ribadito la straordinarietà del proprio potere ex art. 39.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania riconosce anzitutto la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti. Il proprietario di un immobile confinante è titolare di un interesse differenziato all’esercizio dei poteri repressivi, e il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale, secondo un indirizzo consolidato richiamato dal Collegio.

Nel merito il ricorso è però respinto. Quanto all’istanza di autotutela, il Tribunale rileva che non sussiste un obbligo di provvedere dinanzi a richieste di riesame di atti già emanati, in ragione della natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere, soprattutto nell’an. Il privato può solo presentare esposti o segnalazioni: diversamente si introdurrebbe surrettiziamente un rimedio ulteriore rispetto all’impugnazione giurisdizionale del provvedimento.

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che i ricorrenti hanno ritualmente impugnato il permesso di costruire davanti allo stesso TAR, sicché è in quella sede che le questioni potranno trovare ingresso. La lettera dell’art. 21-nonies conferma la configurazione dell’annullamento come mera possibilità, in coerenza con le esigenze di certezza dei rapporti e la regola di inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati.

La natura del vizio ipotizzato — anche quello di asserite false rappresentazioni in sede di istanza — non muta la natura del potere né incide sull’an dei presupposti di attivazione, potendo al più differire il dies a quo del termine per l’annullamento d’ufficio. Argomenti analoghi valgono, a fortiori, per il potere regionale ex art. 39, che costituisce speciale ipotesi di autotutela non coercibile dal privato.

Quanto alla vigilanza edilizia, il Collegio osserva che il controinteressato ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. In pendenza di tale procedimento — perdurante al momento dell’incardinamento del giudizio — il Comune non poteva dare riscontro espresso alla diffida: la valutazione sulla sanabilità delle opere trova in quella sede la sua prima e più acconcia sede. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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