Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Campania n. 1344 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., con conseguente definizione della controversia in rito. L’esito in rito integra giustificato motivo per compensare le spese di lite tra tutte le parti, escludendo la soccombenza quale criterio ordinario di riparto. Il Collegio non è tenuto ad esaminare il merito delle censure quando la parte rinunciante ha manifestato in modo inequivocabile la volontà di abbandonare la pretesa, senza che le controparti vi abbiano interesse contrario. La declaratoria di estinzione assorbe ogni questione di ammissibilità e fondatezza del gravame.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la valutazione di non idoneità all’accesso al VIII ciclo del Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per la scuola secondaria di II grado, a.a. 2022/2023. Aveva censurato la prova scritta, le griglie di valutazione, i verbali della commissione e le graduatorie, chiedendo l’accertamento del diritto a un punteggio superiore e, in subordine, la rivalutazione dell’elaborato.
Si era costituita in giudizio l’Università, eccependo l’inammissibilità e chiedendo il rigetto nel merito; si erano costituiti anche i Ministeri con atto di stile. La Sezione aveva respinto la domanda cautelare con ordinanza del 31.10.2023. In corso di causa la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso, notificata alle controparti, chiedendo la compensazione delle spese. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha depositato memoria di rinuncia, debitamente notificata alle controparti, e che tale manifestazione di volontà processuale non è stata contrastata da alcun interesse contrario delle parti resistenti. Ricorre quindi il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinunzia, ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
La norma richiamata disciplina la rinuncia agli atti del giudizio e ne subordina l’efficacia alla ritualità della notificazione alle controparti. Il Collegio accerta che tale onere è stato assolto e che la rinuncia è stata formalizzata nel corso del giudizio, prima della decisione.
Non si rende pertanto necessario l’esame del merito delle censure articolate, che restano assorbite dalla definizione in rito della controversia. Le questioni di violazione di legge ed eccesso di potere prospettate avverso la valutazione della prova scritta e le graduatorie non vengono scrutiniate.
Quanto al riparto degli oneri processuali, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti. L’esito in rito della controversia esclude, infatti, una valutazione di soccombenza in senso sostanziale, e ciò rende conforme a equità la compensazione.
Il Tribunale dichiara quindi estinto il ricorso per rinunzia e compensa le spese, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Dispone altresì l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo delle parti, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
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Nota della Redazione
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