Silenzio inadempimento escluso se l’amministrazione declina la competenza con provvedimento espresso (TAR Lazio n. 277 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento, cui si riferisce il rito degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone che l’amministrazione, titolare della competenza, ometta di provvedere entro i termini di legge sulla formale istanza di parte. Non integra pertanto silenzio la condotta dell’ente che, dopo aver definito con provvedimento espresso una parte del procedimento, ne arresti motivatamente il corso sulla parte residua, declinando la propria competenza in favore di altra autorità. In tale ipotesi l’atto di declinatoria di attribuzione è un provvedimento esplicito e impugnabile, che va contestato con l’ordinaria azione annullatoria e non con il rito avverso il silenzio. Analogo esito vale per l’amministrazione il cui sub-procedimento autorizzatorio sia condizionato, per legge o per prescrizione, alla preventiva conclusione della valutazione ambientale da parte degli enti competenti.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare presso la Regione Lazio di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di rilevante potenza, per il quale è stato attivato il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. La conferenza di servizi, nella seduta del 6 ottobre 2023, ha reso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, precisando però che i lavori di potenziamento e rifacimento della linea ad alta tensione non rientravano nell’oggetto della valutazione. La Regione ha quindi adottato la determinazione dirigenziale dell’8 novembre 2023, esprimendo v.i.a. favorevole sul solo segmento progettuale non controverso.
Con nota del 23 luglio 2024 la Regione ha ritenuto che la competenza sul giudizio ambientale relativo all’elettrodotto spettasse al Ministero, in ragione delle caratteristiche dimensionali dell’opera, dichiarando esaurita la propria valutazione. La Provincia di Frosinone, dal canto suo, ha confermato di non poter concludere l’autorizzazione unica in assenza della definizione del regime autorizzativo e della necessaria valutazione ambientale statale. La società ha quindi agito per l’accertamento del silenzio, per l’annullamento della nota regionale e per il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce la nozione di silenzio inadempimento richiamando l’orientamento secondo cui esso ricorre quando l’amministrazione, titolare della competenza, omette di provvedere entro i termini di legge sulla formale richiesta del privato, richiamando Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024 nn. 7999 e 8000 e TAR Campania, Napoli, sez. IX, 17 febbraio 2025 n. 1317. Il presupposto è dunque l’esistenza di una competenza in capo all’ente e di una inerzia imputabile allo stesso.
Nel caso concreto la Regione, dopo aver dubitato della propria competenza sull’intero progetto, ha concluso il procedimento sul solo segmento progettuale non controverso con provvedimento espresso. Sul resto ha disposto approfondimenti e, all’esito del supplemento istruttorio e delle conclusioni del tavolo tecnico del 17 aprile 2024, ha adottato la nota del 23 luglio 2024, con cui ha arrestato il corso della rimanente parte del procedimento, ritenendo competente il Ministero.
Da qui la conclusione del TAR: alcuna inerzia rilevante ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è addebitabile alla Regione, che alla data di notifica del ricorso aveva già concluso nel senso di un arresto procedimentale motivato da declinatoria di attribuzione. Trattandosi di provvedimento esplicito e non condiviso, l’atto andava impugnato con l’ordinaria azione annullatoria, proposta dalla ricorrente insieme a quella contro il silenzio.
Quanto alla Provincia, il collegio esclude parimenti il silenzio inadempimento: l’ente è impossibilitato a concludere il procedimento autorizzatorio di propria competenza finché non sia stato completamente valutato l’impatto ambientale del progetto da parte degli enti competenti, come da parere positivo con prescrizioni reso in conferenza di servizi. Il ricorso avverso il silenzio è dunque infondato, mentre le domande annullatoria e risarcitoria sono rinviate a nuovo ruolo, con fissazione dell’udienza pubblica e differimento della pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.