Sopravvenuto decreto commissariale e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Calabria n. 294 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione di un nuovo provvedimento amministrativo, adottato all’esito di riesame della situazione e dotato di autonoma efficacia lesiva, determina la carenza di interesse al ricorso proposto avverso il provvedimento precedente, poiché l’eventuale annullamento di quest’ultimo non può dispiegare effetto caducante sul nuovo atto. Ne deriva l’improcedibilità della domanda principale e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando irrilevante che il nuovo provvedimento sia stato o meno impugnato. La declaratoria presuppone che il provvedimento sopravvenuto non sia meramente confermativo, ma rechi una nuova e autonoma determinazione dell’amministrazione.
Il Fatto
Dodici Comuni, consorziati per la gestione del servizio idrico, hanno impugnato davanti al TAR Calabria i decreti con cui il commissario straordinario dell’A.R.R.I.Cal. ha approvato il cronoprogramma del subentro del gestore unico ai gestori esistenti. Oggetto del ricorso principale erano i decreti n. 60 del 30.12.2022 e n. 1 del 20.01.2023; con motivi aggiunti i Comuni hanno gravato il successivo decreto n. 9 del 22.02.2023.
I ricorrenti lamentavano il contrasto di tale regime con la normativa regionale e statale di settore e, in via subordinata, prospettavano l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge regionale n. 10/2022. Nel corso del giudizio è intervenuto il decreto commissariale n. 1 del 10.01.2024, che ha approvato il piano operativo di transizione e prorogato la fase transitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare dell’improcedibilità, sollevato d’ufficio con ordinanza istruttoria. Il thema decidendum si concentra sugli effetti del decreto n. 1/2024, sopravvenuto rispetto a tutti gli atti gravati.
Il Tribunale osserva che tale ultimo provvedimento è stato adottato all’esito di un’istruttoria e della verifica degli adempimenti propedeutici al subentro. Esso approva il piano operativo di transizione, conferma la fatturazione e riscossione diretta in capo al gestore unico per conto degli attuali gestori e dispone un’ulteriore proroga al giugno 2025 rispetto alla previsione originaria attestata sulla fine del 2024, riservandosi ulteriori revisioni.
Da tale contenuto il Collegio desume che il decreto n. 1/2024 possiede una propria autonomia ed efficacia lesiva. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti: un eventuale annullamento dei decreti nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023 non potrebbe dispiegare alcun effetto caducante sul nuovo provvedimento.
Il Collegio richiama la condivisibile giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse è ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità perseguita. L’emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame, anche se non satisfattivo, rende inutiliter data una eventuale sentenza di merito sul primo provvedimento, permanendo la lesione ad opera dell’atto successivo, tanto se questo sia impugnato quanto se il ricorrente resti inerte. Viene citata, ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 1303 del 2022.
Il Tribunale dichiara pertanto improcedibile la domanda principale e i primi motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., liquidando le spese in esito alla definizione dell’intera controversia.
Nota della Redazione
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