Sei scatti ai fini del TFS per le forze di polizia anche in caso di congedo a domanda (Cons. Stato n. 3573 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale. Esso costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo, coordinato con il comma 3 che fissa la decorrenza al 1° gennaio dell’anno successivo. I sei scatti stipendiali previsti dalla medesima disposizione rientrano nella base di calcolo del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare travolge anche la norma novellata, senza reviviscenza del testo originario. Il termine di prescrizione quinquennale del diritto all’indennità decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento.
Il Fatto
Il giudizio riguarda la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio di appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla Polizia penitenziaria. I lavoratori, congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio, hanno chiesto il riconoscimento dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 tra le voci computabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, condannando l’INPS alla rideterminazione dell’indennità con gli interessi legali. L’Istituto ha appellato, deducendo la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno, la prescrizione del diritto, l’esclusione dei sei scatti in caso di cessazione a domanda e l’illegittimità costituzionale della disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente i propri precedenti, a partire dalla Cons. Stato, sez. II, n. 8160 del 2024 e dalla Cons. Stato, sez. II, n. 3311 del 2024, facendone integrale applicazione ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a..
Sul primo motivo, il termine del 30 giugno non è espressamente qualificato come decadenziale. I commi 1 e 2 dell’art. 6-bis vanno letti con il comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio successivo alla domanda. Il rispetto del termine è quindi funzionale alla tempistica del collocamento, non condizione di ammissibilità dell’istanza. Una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi sarebbe priva di giustificazione ragionevole e non supererebbe il vaglio di costituzionalità.
Quanto alla prescrizione, il dies a quo coincide con la data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non con la cessazione dal servizio. La richiesta di rimessione all’adunanza plenaria è respinta, trattandosi di principio consolidato. Nel caso concreto gli ultimi ordinativi risultano anteriori di meno di cinque anni alla notifica del ricorso, e il termine era stato interrotto da formali diffide.
Sul terzo motivo, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa dai sei aumenti periodici della legge n. 804/1973 fino all’art. 6-bis. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, travolge anche la norma novellata: la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa del legislatore, come chiarito dalla Corte cost. n. 13 del 2012. Ne consegue che il limite della cessazione per età o inabilità non è più operante.
La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende anche gli appartenenti all’ordinamento civile. L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare conferma la perdurante vigenza della disciplina ai fini del trattamento di fine servizio. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sulla sola base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il quarto motivo è infondato: non si ravvisa alcuna irragionevolezza né violazione dell’art. 81 Cost., poiché la norma si applica direttamente al caso concreto senza necessità di interpretazione estensiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.