Master privato non valutabile senza prova di durata semestrale ed esame finale (Cons. Stato n. 4141 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per titoli, il candidato che invoca la valutazione di un master conseguito presso un istituto privato non universitario ha l’onere di dimostrare che il corso sia stato articolato per una durata almeno semestrale e si sia concluso con il superamento di un esame finale, secondo i criteri fissati dalla Commissione. In mancanza di tale prova, la Commissione non è tenuta ad attribuire alcun punteggio e non incorre in eccesso di potere. Il candidato che non impugni i verbali recanti i criteri di valutazione dei titoli non può contestare in giudizio la necessità dell’esame finale come condizione di valutabilità. La mancata proposizione dell’appello incidentale preclude al giudice d’appello l’esame dei motivi respinti in primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per dirigente di seconda fascia indetto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 2010. Dopo un primo contenzioso, definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4641 del 2015, e una successiva graduatoria annullata dal TAR Lazio con sentenze confermate nel 2023, l’Amministrazione ha nominato una nuova Commissione, che ha rideterminato i criteri di assegnazione dei punteggi per i titoli e approvato una nuova graduatoria l’11 gennaio 2024.
Il ricorrente, collocatosi in posizione non utile, ha impugnato la nuova graduatoria dolendosi della mancata valutazione dell’abilitazione alla professione d’avvocato e del Master IPSOA in diritto tributario, oltre che del criterio cd. moltiplicatore. Il TAR ha respinto la censura sul moltiplicatore e accolto quella sui due titoli. L’Agenzia ha appellato, censurando la sola statuizione relativa al Master IPSOA; l’appellato si è costituito senza proporre appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina i criteri approvati dalla Commissione nel verbale del 4 ottobre 2023. La tabella ricomprende tra i titoli accademici e di studi, entro il limite di dieci punti, sia i titoli conseguiti presso istituti universitari sia i titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o perfezionamento, purché di durata almeno semestrale e con esame finale.
Da ciò deriva che il master frequentato presso un istituto privato non universitario non poteva essere escluso per il solo dato soggettivo del soggetto erogatore. Il riconoscimento resta tuttavia subordinato alla dimostrazione della durata almeno semestrale e del superamento dell’esame finale, condizioni che l’appellato non ha provato: la brochure prodotta indica un corso articolato in sette mesi di studio e quattro di stage, senza indicazione delle ore e senza alcun riferimento a una verifica finale.
Il tentativo di valorizzare la valutazione dello stesso corso resa a favore di altra candidata non supera la lacuna probatoria. Il certificato di quella candidata risale a quattordici anni prima e attesta una durata di duecento giornate d’aula a tempo pieno, struttura non comparabile; data l’ambiguità del quadro probatorio, non si può presumere che la Commissione sia incorsa in contraddittorietà, vizio che era onere del ricorrente dimostrare in tutti i suoi presupposti.
Il Collegio aggiunge un rilievo di ordine processuale: l’appellato avrebbe dovuto impugnare i verbali che individuavano tra i titoli valutabili solo i corsi di alta formazione e perfezionamento di durata almeno semestrale e con esame finale. Non avendolo fatto, la necessità dell’esame finale non può essere rimessa in discussione in quel giudizio.
L’appello è quindi accolto. La mancata proposizione dell’appello incidentale impedisce di esaminare il motivo sul moltiplicatore respinto dal TAR. In parziale riforma, il ricorso di primo grado resta accolto quanto all’abilitazione forense e respinto quanto al Master IPSOA e al moltiplicatore; l’Amministrazione dovrà pertanto rivalutare la posizione dell’appellato tenendo conto del titolo di abilitazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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