Silenzio sull’istanza di sdemanializzazione e dovere di provvedere (TAR Sicilia n. 1702 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione su una circostanziata istanza di sdemanializzazione di un bene demaniale integra silenzio-inadempimento e viola l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Tale obbligo sussiste anche quando l’amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, potendo in tal caso adottare un provvedimento in forma semplificata. L’atto di diffida a concludere il procedimento, notificato dopo la scadenza dell’anno previsto dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., può essere considerato nuova istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente nuovo decorso del termine per l’azione. Il privato titolare di un interesse differenziato e qualificato vanta una legittima aspettativa a un’esplicita pronuncia, in ossequio al dovere di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito nel Comune di Augusta, in contrada Campolato di Brucoli. Dopo aver ottenuto nel 2017 la concessione demaniale marittima di uno spazio di suolo demaniale adibito a pertinenza dell’immobile, nel marzo 2018 ha presentato formale richiesta di sdemanializzazione ai sensi dell’art. 35 del Codice della Navigazione, finalizzata alla possibilità di formulare un’offerta di acquisto dell’area.
La richiesta è stata seguita da una conferma d’interesse nel 2023 e, in data 16.12.2023, da una diffida alla conclusione del procedimento. L’ufficio del Demanio è rimasto silente. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione regionale si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente, pur in assenza di eccezioni, la tempestività dell’azione avverso il silenzio. La diffida del 16.12.2023, successiva all’originaria istanza del 2018, è idonea ad assumere valenza di ulteriore istanza, rispetto alla quale computare il termine annuale per la proposizione del ricorso. L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. consente infatti la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’atto di diffida a concludere il procedimento, notificato dopo la scadenza dell’anno previsto per la proposizione del ricorso, può essere considerato nuova istanza di avvio (TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 1345 del 2023; TAR Lazio, Roma, n. 1492 del 2020; TAR Campania, Napoli, n. 1574 del 2017). Nel caso di specie la diffida è stata inviata il 16.12.2023 e il ricorso notificato il 1.03.2024, entro il termine annuale.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 impone alle amministrazioni il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, anche in caso di manifesta infondatezza della domanda, con motivazione semplificata. L’istanza di sdemanializzazione non è stata seguita dalla conclusione del procedimento entro il termine ordinario di trenta giorni e risponde a un interesse differenziato e qualificato del ricorrente, proprietario dell’immobile confinante e titolare di concessione demaniale insistente sull’area.
Il mancato pronunciamento integra dunque il silenzio-inadempimento, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e del dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. La giurisprudenza amministrativa ha già affermato che il silenzio su una circostanziata istanza di sdemanializzazione è del tutto ingiustificato (Cons. Stato, sez. IV, n. 138 del 2015; TAR Sicilia, Catania, n. 755 del 2021; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 5695 del 2021; TAR Basilicata, sez. I, n. 287 del 2019).
Il Tribunale dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio e condanna l’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni. Per il caso di perdurante inottemperanza nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, richiamando il rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione del compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente; compensate con il Comune di Augusta, non costituito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.