Scorrimento di graduatorie sanitarie e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1701 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto le modalità di scorrimento di una graduatoria concorsuale, segnatamente l’individuazione della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’impiego, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Una volta deliberato lo scorrimento, la contestazione relativa alla scelta tra più graduatorie si colloca a valle della procedura concorsuale, ormai definita con l’approvazione della stessa, e investe il diritto soggettivo all’assunzione dei candidati utilmente collocati. Non è quindi in gioco l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. in caso di riproposizione innanzi al giudice ordinario.

Il Fatto

Le ricorrenti sono collocate in graduatorie di concorsi pubblici per l’assunzione di dirigenti biologi del servizio sanitario nazionale, approvate da diverse aziende sanitarie regionali. L’A.S.P. di Siracusa, non disponendo di una propria graduatoria valida, ha coperto un posto vacante di dirigente biologo attingendo alla graduatoria approvata dall’A.S.P. di Agrigento, con nomina in ruolo della candidata ivi collocata.

Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione di copertura del posto, deducendo la violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 e del principio di imparzialità: l’amministrazione avrebbe dovuto preferire la graduatoria cronologicamente più risalente tra quelle regionali, e in ogni caso avrebbe omesso di motivare la scelta. Si sono costituite l’A.S.P. di Siracusa, l’Assessorato Regionale della Salute e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla resistente e dalla controinteressata, e la ritiene fondata. Oggetto dell’impugnativa è la deliberazione con cui è stata disposta la copertura del posto mediante scorrimento della graduatoria concorsuale di pari profilo professionale di altra azienda sanitaria.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato in graduatoria, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento, appartiene al giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione. Solo quando la pretesa sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso la contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale, con situazione di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Sviluppando tale impostazione, la sentenza sottolinea che, deliberato lo scorrimento, la contestazione sulle modalità dello stesso — quanto all’individuazione della graduatoria dalla quale attingere — riguarda atti estranei all’esercizio del potere amministrativo, collocati a valle della procedura ormai definita. Si ricade pertanto nelle controversie relative al diritto all’assunzione ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, come affermato da Cass. civ., sez. lav., n. 15790 del 2021.

Il Collegio richiama inoltre TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 663 del 2021, reso in fattispecie analoga in cui si contestava l’utilizzo di una graduatoria più recente rispetto a quella cronologicamente più risalente: la controversia è devoluta al giudice ordinario, perché la dedotta violazione del principio dell’utilizzo della graduatoria più antica incide direttamente sul diritto soggettivo all’assunzione dei candidati utilmente collocati.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del giudice ordinario. In applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2007 e disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm., restano ferme le preclusioni e le decadenze maturate e sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione nei termini. Le spese sono integralmente compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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