Ottemperanza al decreto ingiuntivo e commissario ad acta per il Comune inerte (TAR Sicilia n. 1703 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il creditore di un decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo e ritualmente notificato all’Amministrazione, può ottenere la declaratoria dell’obbligo di conformazione al giudicato quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il termine di centoventi giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo e deve essere integralmente maturato prima del deposito del ricorso per ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’ente, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese di giudizio.
Il Fatto
La banca ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 67/2022 emesso dal Tribunale di Enna, con cui è stato ingiunto al Comune il pagamento della somma di € 8.018,53, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il titolo, notificato all’ente, non è stato opposto ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo con successivo decreto.
Il decreto, corredato del decreto di esecutorietà, è stato nuovamente notificato all’Amministrazione, che non ha corrisposto alcuna somma. La ricorrente chiede quindi l’accertamento dell’obbligo di conformazione al giudicato e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del procedimento. Il ricorso rientra tra quelli previsti dall’art. 114 cod. proc. amm. e sussistono i presupposti per la tutela dell’ottemperanza, risultando il titolo definitivamente esecutivo e non opposto dall’ente nei termini.
La questione centrale attiene al rispetto del termine dilatorio. Il giudice accerta che la notifica del titolo esecutivo è avvenuta presso la sede dell’Amministrazione in data 7.11.2022, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza. Il termine risulta quindi integralmente maturato.
Accertata la mancata esecuzione del decreto, il ricorso è fondato e va accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme indicate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Enna, con facoltà di delega ad altro funzionario adeguatamente qualificato. Il commissario provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto.
Il Collegio richiama infine l’attenzione del commissario sulla necessità di rispettare il termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 per la liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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