Revoca permesso lungo periodo richiede motivazione su pericolosità attuale (TAR Emilia-Romagna n. 224 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato della condanna penale riportata dallo straniero. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, essa presuppone un giudizio di pericolosità sociale attuale, sorretto da motivazione articolata che dia conto della natura dei reati, del ruolo concretamente assunto, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. È escluso ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e precedenti penali. Il provvedimento che ometta tale bilanciamento è illegittimo per difetto di motivazione, restando salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
La Questura di Bologna ha revocato alla ricorrente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, negandone l’aggiornamento. A fondamento del provvedimento, datato 16 aprile 2024, l’Amministrazione ha posto una condanna a undici mesi di reclusione per reati associativi in materia tributaria, divenuta irrevocabile nel settembre 2022, il ruolo di referente di un laboratorio riconducibile a imprese intestate a prestanomi e una segnalazione antiriciclaggio. Da tali elementi ha desunto la pericolosità sociale della straniera e la sua appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 legge n. 1423/1956, come sostituito dal d.lgs. n. 159/2011.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo il difetto di motivazione sulla pericolosità in concreto e sull’attualità della stessa, nonché l’omessa considerazione della condizione familiare, lavorativa e di inserimento sociale. Il TAR ha respinto la domanda cautelare; il Consiglio di Stato, in appello cautelare, l’ha accolta rilevando la non implausibilità delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, che impone la revoca del permesso quando vengono meno le condizioni di rilascio, e il comma 4 della stessa disposizione, che esclude il rilascio agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e impone al questore di tener conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Su questa base il TAR individua l’indirizzo consolidato secondo cui diniego e revoca non possono discendere dal solo fatto che lo straniero abbia riportato condanne penali. Le misure richiedono un giudizio di pericolosità e una motivazione articolata su più elementi, idonea a escludere ogni automatismo: è la c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo, affermata da Cons. Stato, sez. III, n. 6479 del 2024 e n. 4574 del 2024.
Il Collegio non trascura il principio speculare. La revoca è legittima quando l’Amministrazione indichi in modo chiaro gli elementi posti a fondamento della pericolosità, non limitandosi a richiamare la condanna ma esprimendo una valutazione in concreto sulla valenza sintomatica delle condotte (Cons. Stato, sez. III, n. 9209 del 2024; n. 4606 del 2024).
Nel caso esaminato, il TAR prende atto che il Consiglio di Stato in sede cautelare ha ritenuto che l’Amministrazione non abbia puntualmente motivato sulla condizione familiare, sociale e lavorativa della ricorrente, omettendo il necessario bilanciamento dei contrapposti interessi. Per ragioni di economia dei mezzi processuali la Sezione accoglie quindi il ricorso nei limiti indicati e annulla il provvedimento per difetto di motivazione, salve le successive determinazioni della Questura in conformità ai principi esposti.
Le spese di lite sono compensate, attesa la particolarità della controversia. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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