Requisiti di partecipazione e iscrizione CCIAA nel bando di locazione: la prevalenza dell’attività non è prevista dalla lex specialis (TAR Valle d’Aosta n. 24 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di affidamento di locazione di beni da parte di una pubblica amministrazione, la lex specialis di gara costituisce il parametro esclusivo per la valutazione dei requisiti di partecipazione. È, pertanto, infondata la censura con cui si pretende l’espulsione del concorrente che non svolga in via prevalente l’attività oggetto della procedura, qualora un siffatto requisito di prevalenza non sia stato previsto dal bando. La verifica dell’antieconomicità dell’offerta deve essere sostenuta da elementi concreti e specifici, non potendosi fondare su mere congetture o su dati indiziari quali l’esiguità del capitale sociale del concorrente. Le valutazioni relative all’idoneità finanziaria per l’esecuzione del contratto, infatti, attengono alla fase prodromica dell’esecuzione e non possono condizionare l’esito della selezione se non previste dalla disciplina di gara.
Il Fatto
La società ricorrente aveva realizzato un impianto di distribuzione di carburante su un terreno di proprietà del Comune, in forza di un contratto di locazione. Alla scadenza del contratto, l’Ente indiceva una gara per l’individuazione del nuovo locatario. All’esito della procedura, risultava aggiudicataria la società concorrente, avendo offerto un canone di importo maggiore. La società non aggiudicataria impugnava l’esito della gara, deducendo, tra l’altro, che l’aggiudicataria, pur in possesso del codice ATECO richiesto dal bando, non svolgesse la relativa attività in modo prevalente, ma solo secondario, e che la sua offerta fosse antieconomica, anche in considerazione dell’esiguità del capitale sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si lamentava la violazione dell’art. 4 del bando, in relazione all’art. 52 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per la mancata esclusione dell’aggiudicataria. Sul punto, il Collegio ha rilevato come la pretesa prevalenza dell’attività di vendita di carburante non fosse prevista dal bando di gara. L’Amministrazione, inoltre, aveva svolto un’apposita istruttoria sul punto. La censura è stata, quindi, ritenuta infondata, poiché l’eventuale espulsione della concorrente non avrebbe trovato alcuna giustificazione nella lex specialis.
Quanto al secondo motivo, concernente la presunta antieconomicità dell’offerta, il Tribunale ne ha rilevato la genericità. Il dato dell’esiguità del capitale sociale è stato considerato un indice non significativo, tanto più che la stessa ricorrente, avendo gestito l’impianto, era nella condizione di conoscere i relativi costi e ricavi e avrebbe potuto fornire elementi più concreti. La contestazione è stata, pertanto, dichiarata inammissibile.
Il Collegio ha inoltre precisato che la capacità finanziaria necessaria per l’acquisto o la ricostruzione dell’impianto non costituiva un requisito di partecipazione previsto dall’avviso, ma una questione afferente alla fase prodromica dell’esecuzione, che non poteva influenzare l’esito della selezione.
Infine, è stata dichiarata inammissibile la nuova censura introdotta nella memoria conclusionale, con cui la ricorrente aveva dedotto l’errata qualificazione del rapporto come concessione di beni, trattandosi di una doglianza nuova e, comunque, smentita dalla natura dei beni oggetto di locazione.
Alla luce di tali considerazioni, l’azione di annullamento è stata respinta e, in via conseguenziale, è stata dichiarata insussistente la domanda risarcitoria per mancanza dell’elemento dell’ingiustizia del danno. Le spese di lite sono state poste a carico della società soccombente.
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Nota della Redazione
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