Revisione prezzi e obbligo di provvedere anche in presenza di carenze documentali (TAR Sicilia n. 2983 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento conseguente all’istanza di parte, anche quando questa porti pretese manifestamente infondate o sia carente della documentazione richiesta: l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 non esonera l’ente da tale dovere. L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. fa salva la riproponibilità dell’istanza ove ne ricorrano i presupposti; la nuova istanza, quando individui un diverso arco temporale, apre un procedimento autonomo e non è mera riproposizione della precedente. Nel giudizio avverso il silenzio il giudice accerta l’obbligo di provvedere, ma non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa quando il potere esercitando è discrezionale, come nel caso della revisione prezzi.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di una procedura di fornitura in service di sistemi analitici articolata in due lotti, chiedeva all’azienda sanitaria provinciale l’adeguamento dei prezzi delle prestazioni rese in esecuzione del contratto stipulato il 29.01.2018. Le prime richieste risalivano al 2020 e al 2022; con una nota del 10 febbraio 2023 la società aveva adito questo TAR, che con la sentenza n. 3444/2023 aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo la nuova istanza mera riproposizione delle precedenti.

Con PEC del 12 dicembre 2023 la società avanzava quindi una nuova richiesta di adeguamento, circoscritta a un diverso periodo. A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, proponeva ricorso per la declaratoria del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso. L’azienda eccepiva la violazione del termine annuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. e l’insussistenza dell’inerzia, avendo avviato l’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività. La norma dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che fa salva la riproponibilità dell’istanza, si riferisce a una nuova istanza che apre un procedimento del tutto nuovo, non a un semplice invito o diffida a provvedere sull’originaria richiesta. La giurisprudenza indica che il decorso del termine annuale incide solo sul piano processuale, senza estinguere l’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa di parte, sicché resta la legittimazione a riproporre l’istanza e a promuovere l’azione.

Nella specie la società aveva proposto una nuova istanza di adeguamento circoscrivendone il periodo a un arco temporale diverso dalle precedenti: essa non costituisce riproposizione, ma autonoma iniziativa procedimentale. L’eccezione è quindi superata.

Quanto al merito, il Collegio osserva che l’esistenza dell’obbligo di provvedere è stata ammessa dalla stessa amministrazione, la quale ha avviato l’istruttoria procedimentale e ha ricevuto il riscontro documentale della ricorrente. Il giudizio avverso il silenzio è legato alla previsione dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il giudice accerta la sussistenza dell’obbligo a fronte di una posizione qualificata del privato.

Stante la natura discrezionale del potere di revisione prezzi, il Collegio non può pronunciarsi in via diretta sulla fondatezza della domanda ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. Né la carenza documentale imputabile alla parte istante consente di affermare l’insussistenza dell’obbligo: l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 non esonera la P.A. neppure nel caso di istanze portanti pretese irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate.

Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia è nominato commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento delle attività sanitarie presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con facoltà di subdelega. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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