Accesso agli atti e graduatoria inutilizzata: difetto di attualità dell’interesse (TAR Campania n. 8257 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, è necessario un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale interesse deve sussistere al momento della domanda e non può essere meramente esplorativo. Quando la graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumeri del personale docente sia rimasta inutilizzata per assenza di posizioni di esubero, il docente non collocato in soprannumero è privo dell’attualità dell’interesse, con conseguente legittimità del diniego di accesso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato presso un istituto scolastico, risultava collocato in una posizione successiva a quella di alcuni colleghi nella Graduatoria Scolastica Interna Definitiva per l’individuazione di eventuali soprannumeri per l’anno scolastico 2025/2026, pubblicata il 9 aprile 2025 per la classe di concorso relativa al sostegno nella scuola superiore.
Con istanza del 28 luglio 2025 il docente chiedeva copia delle valutazioni, dei verbali e della documentazione posta a base dell’attribuzione dei punteggi ai colleghi collocati nelle posizioni immediatamente precedenti alla propria. Il Dirigente Scolastico negava l’accesso con provvedimento del 15 settembre 2025. Il ricorrente impugnava quindi il diniego davanti al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esibizione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione di “interessato” all’accesso elaborata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990: soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Il riferimento è ai principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, richiamati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 24 aprile 2012.
La Corte rileva che la graduatoria di cui è causa era destinata a individuare i docenti che, per effetto della contrazione dell’organico nella scuola di titolarità, rischiavano di perdere il posto. Tuttavia, per come pacifico e non contestato, la graduatoria era rimasta inutilizzata per assenza di posizioni di esubero di personale, come risultante dalla comunicazione dell’organico di diritto del 14 aprile 2025.
Il ragionamento del giudice si concentra sul requisito dell’attualità. Il docente non era risultato in posizione di soprannumero. L’interesse, potenzialmente esistente prima della comunicazione dell’organico, era venuto meno proprio in conseguenza di quella determinazione definitiva.
Ne deriva che il ricorrente, al momento della richiesta, era privo dell’interesse richiesto dalla legge. La domanda di accesso si configurava quindi come meramente esplorativa. In questi termini il Collegio giudica corretta la motivazione del diniego opposta dall’Amministrazione, secondo cui l’interesse era divenuto insussistente.
Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e nessuna statuizione sulle spese nei confronti delle restanti parti.
Nota della Redazione
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