Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 653 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato nascente da sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto al beneficio della carta elettronica del docente, l’Amministrazione scolastica è tenuta a dare integrale esecuzione alla statuizione, mediante assegnazione dello strumento e accreditamento delle somme dovute. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è procedibile quando sia decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice adotta le misure dell’art. 114 cod. proc. amm. e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La pronuncia è esecutiva e la procedura di ottemperanza, per la sua celerità, giustifica l’esclusione dell’astreinte.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica del docente, accreditandovi l’importo riconosciuto, oltre interessi legali, quale contributo alla propria formazione professionale. Il giudicato si è formato, come da attestazione in atti.
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la condanna alle spese del giudizio e il pagamento di quanto di giustizia per ogni ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato il carattere procedibile del ricorso. Il giudicato sulla sentenza azionata si è formato, e il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 è decorso dopo la notifica della sentenza in copia attestata conforme e prima della proposizione del ricorso.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo versato le somme dovute per le annualità indicate mediante assegnazione della carta elettronica del docente. Il Collegio ha richiamato i propri conformi precedenti, tra cui la sentenza n. 117 del 2024 e le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025.
Accolto il ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dall’creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, determinati tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie. È stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha escluso la condanna all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della stringente e celere procedura di ottemperanza disposta. Le spese e il rimborso sono stati distratti al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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