Silenzio-inadempimento della Prefettura e termine annuale dallo spirare del termine procedimentale (TAR Puglia n. 951 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio-inadempimento, il termine annuale di cui agli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1, cod. proc. amm. decorre non dalla data di presentazione dell’istanza, ma dallo spirare del termine di conclusione del procedimento, determinato ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. L’interesse qualificato del privato a ottenere un provvedimento espresso trova fondamento nell’art. 2 legge n. 241/1990, che impone l’adozione di un atto conclusivo quando il procedimento consegua obbligatoriamente all’istanza dell’interessato. L’inerzia dell’amministrazione, in assenza di ragioni endoprocedimentali o di carenze documentali idonee a giustificare l’ulteriore protrarsi, integra gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento e giustifica l’ordine di provvedere, con eventuale nomina del Commissario ad acta. Le mere difficoltà organizzative interne non costituiscono causa di giustificazione dell’inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, a seguito di richiesta nominativa del datore di lavoro per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e dell’ottenimento del visto consolare, faceva ingresso in territorio nazionale nel novembre 2023. Non veniva tuttavia convocato dal promissario datore di lavoro e non formalizzava né il contratto di lavoro né il successivo contratto di soggiorno.

Con richiesta del 30 gennaio 2024, inviata a mezzo pec, il difensore chiedeva alla Prefettura di Foggia la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per il completamento della procedura. L’amministrazione non dava seguito all’istanza né adottava alcun provvedimento espresso. Il ricorrente impugnava quindi il silenzio della Prefettura, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e del principio di buon andamento. Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria di stile, senza depositare difese.

La Motivazione della Corte

Dopo il passaggio in decisione, il Collegio rilevava dubbi sulla ricevibilità del ricorso: notificato il 26 febbraio 2025 e depositato il 25 marzo 2025, appariva proposto oltre il termine annuale previsto dal combinato disposto degli artt. 117, comma 1, e 31, comma 2, cod. proc. amm., calcolato dalla richiesta pec del 30 gennaio 2024.

Il ricorrente replicava che alla data dell’istanza andava aggiunto il termine ordinario di trenta giorni per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, con scadenza del termine per provvedere al 1° marzo 2024. Da tale data sarebbe dunque decorso il termine annuale, con scadenza al 1° marzo 2025.

La tesi persuade il Tribunale. Il ricorso, notificato il 26 febbraio 2025, risulta tempestivo perché proposto entro il termine del 1° marzo 2025. Il Collegio accoglie quindi l’eccezione di parte ricorrente sulla corretta decorrenza del termine per l’azione, escludendo che il dies a quo coincida con la data di presentazione dell’istanza.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’interesse qualificato a ottenere un provvedimento espresso discende dall’art. 2 legge n. 241/1990: il procedimento rientra tra quelli regolati dalla legge sul procedimento amministrativo e il silenzio contrasta con la previsione generale che impone l’adozione di un atto conclusivo quando il procedimento consegua obbligatoriamente all’istanza. A fronte della richiesta del ricorrente non è intervenuto l’atto conclusivo, né l’amministrazione ha fornito indicazioni utili sull’inerzia contestata.

Il Collegio esclude che ragioni di carattere endoprocedimentale o carenze documentali possano giustificare l’ulteriore protrarsi della definizione dell’istanza; né rilevano eventuali difficoltà organizzative interne. Ricorrono pertanto tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento. Il Tribunale ordina alla Prefettura di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e nomina fin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Foggia, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo U.T.G., per l’ipotesi di persistente inadempimento. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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