Silenzio della p.a. e necessità di provvedimento espresso conclusivo (Cons. Stato n. 4563 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. non è assolto mediante una comunicazione a contenuto meramente interlocutorio e difensivo, priva di autonoma valenza provvedimentale. A fronte di un’istanza del privato l’Amministrazione deve adottare una determinazione espressa, chiara e conclusiva. Non ricorre silenzio inadempimento quando l’istanza si colloca in un assetto tariffario già definito da interventi amministrativi e commissariali e si configuri come mera sollecitazione reiterativa ovvero come richiesta implicante nuove valutazioni tecnico-discrezionali. La conferma del rigetto non nega l’obbligo generale di provvedere, che resta regola ordinaria dell’azione amministrativa ex art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Una società chiedeva alla Regione e al Commissario ad acta la rideterminazione delle tariffe per prestazioni rese nel periodo 2010–2015, tramite diffida del 7 novembre 2024. Di fronte all’inerzia delle amministrazioni proponeva ricorso al TAR Calabria per l’accertamento del silenzio inadempimento.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo insussistente un obbligo attuale di provvedere, sul presupposto che la materia fosse già disciplinata dall’intervento commissariale concretatosi nel D.C.A. n. 454/2015. La Regione, pur vittoriosa, ha proposto appello dolendosi del mancato accoglimento dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta cessazione dell’inerzia e contestando la qualificazione del provvedimento commissariale. La società ha resistito e proposto appello incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto, secondo corretto ordine logico, la censura sull’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. La doglianza non merita accoglimento: la nota richiamata dalla Regione non presenta i caratteri del provvedimento amministrativo conclusivo, risolvendosi in una comunicazione interlocutoria e difensiva, inidonea a determinare il venir meno dell’inerzia rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

La Corte ribadisce il principio secondo cui, a fronte di un’istanza del privato, l’Amministrazione è tenuta ad adottare una determinazione espressa, chiara e conclusiva. Non basta una mera presa di posizione priva di contenuto decisorio. L’obbligo di provvedere non può ritenersi assolto mediante atti che, per struttura e funzione, non siano idonei a definire il procedimento.

L’infondatezza di tale motivo non conduce però all’accoglimento del gravame. Le ulteriori censure, relative alla natura e alla portata del D.C.A. n. 454/2015, non assumono carattere decisivo: non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’autonoma e assorbente considerazione della insussistenza di un obbligo attuale di provvedere in capo alla parte pubblica.

La ricostruzione del quadro fattuale e normativo evidenzia che la materia oggetto dell’istanza si inserisce in un contesto già interessato da interventi amministrativi e commissariali, i quali hanno definito, quantomeno in via di assetto generale, il regime tariffario di riferimento. In tale contesto l’istanza si configura o come sollecitazione meramente reiterativa di un assetto già definito, ovvero come richiesta implicante nuove valutazioni tecnico-discrezionali. In entrambe le ipotesi difetta il presupposto dell’obbligo giuridico attuale di provvedere.

La Corte precisa che la conferma della decisione impugnata non implica una generale negazione dell’obbligo di provvedere, che resta la regola ordinaria dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 ed esige determinazioni espresse, non tollerando situazioni di ambiguità o inerzia. L’appello principale è respinto; l’appello incidentale, espressamente subordinato, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado sono integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *