Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e spese distratte al difensore (TAR Toscana n. 1598 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’incompletezza dell’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato, nominando il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali liquidate con distrazione in favore del difensore: per effetto dell’art. 93 cod. proc. civ. si instaura tra il difensore distrattario e la parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente e procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e a chiederne l’esecuzione con il rito dell’ottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza n. 94 del 3 marzo 2023 il Tribunale di Siena, sezione lavoro, accertava il diritto della ricorrente, docente, all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui alla l. n. 107 del 2015 per quattro anni scolastici e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali e spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata il 10 marzo 2023 ed è passata in giudicato, come certificato il 10 luglio 2024. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero e che è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30. L’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato è dunque incompleto e il ricorso va accolto, dichiarandosi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro.

Al Ministero è assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per le attività di esecuzione. Il Collegio precisa che tale ordine non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura, richiamato l’art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che nei limiti della somma liquidata si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore. Il difensore distrattario è quindi l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, secondo l’insegnamento di Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e di TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.

Il Collegio nomina pertanto commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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