Trasferimento detenuto e accesso agli atti: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e prevalenza delle ragioni di sicurezza (TAR Lazio n. 13763 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti concernenti il trasferimento dei detenuti tra istituti penitenziari attengono alla gestione del rapporto penitenziario e alla vigilanza sull’esecuzione della custodia, ambito riservato alla cognizione della magistratura di sorveglianza ai sensi dell’art. 69 della legge n. 354/1975. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con termine per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario. La tutela dell’accesso difensivo, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, deve essere coordinata con le disposizioni speciali dell’D.M. n. 115/1996, che sottrae all’accesso i documenti relativi al trasferimento dei detenuti, prevalendo le ragioni di sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna, impugnava il provvedimento con cui l’amministrazione penitenziaria aveva rigettato l’istanza di trasferimento presso un istituto della Regione Lombardia, per avvicinarsi ai familiari. Contestualmente chiedeva l’annullamento del diniego di accesso agli atti, opposto alla richiesta di visionare la documentazione concernente le ragioni del suo allontanamento dal Provveditorato Regionale di provenienza.
L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sulla domanda di trasferimento, spettante alla magistratura di sorveglianza, e l’infondatezza della domanda di accesso, per la prevalenza delle ragioni di sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che i trasferimenti dei detenuti costituiscono provvedimenti relativi alla gestione del rapporto penitenziario. L’art. 42 della legge n. 354/1975 disciplina i casi di trasferimento, mentre l’art. 69 della medesima legge attribuisce al magistrato di sorveglianza la vigilanza sull’organizzazione degli istituti e la cognizione sui reclami concernenti l’inosservanza delle disposizioni penitenziarie. La domanda è stata pertanto dichiarata inammissibile, con assegnazione del termine di cui all’art. 11 cod. proc. amm. per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario.
Quanto alla domanda di accesso, il Collegio ha coordinato la disciplina generale dell’accesso difensivo con le disposizioni speciali di cui al D.M. n. 115/1996, che esclude dall’ostensione i documenti relativi a trasferimenti e traduzioni dei detenuti, nei limiti necessari alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. È stata inoltre esclusa la sussistenza di un nesso di strumentalità tra l’accesso richiesto e la tutela difensiva, vertendo l’istanza su ragioni di allontanamento diverse dal rigetto del trasferimento.
Le ragioni di sicurezza sono state ritenute prevalenti e il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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