Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2311 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro il termine fissato. Qualora sia spirato il termine di fruizione del beneficio in forma specifica, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione, non potendo giovarsi del proprio contegno omissivo. È legittima la nomina sin da ora del commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 122/2023 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, pubblicata il 09.02.2023, con cui è stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la cosiddetta carta elettronica del docente, per n. 4 anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.

Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria del 19 febbraio 2025. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione si è costituita resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato e per i provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

È rispettato tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione), l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e del fatto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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