Domanda di distrazione delle spese agli avvocati inammissibile (TAR Molise n. 297 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la domanda di esecuzione del credito per spese di lite liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari è inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Titolare del credito è infatti l’avvocato distrattario, che deve far valere in via diretta la pretesa scaturente dalla pronuncia ottemperanda. Il ricorrente resta invece legittimato a chiedere l’esecuzione delle statuizioni di condanna al pagamento della sorta capitale e dei relativi accessori. Il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario rimaste ineseguite. Ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze nell’anno scolastico 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della c.d. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 500,00 oltre accessori.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in data 22.12.2023. Poiché il pagamento non era intervenuto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione della sorta capitale e delle spese di lite, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione successiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinizza separatamente i due capi della domanda. Quanto alle spese di lite, la sentenza ottemperanda ne aveva disposto la distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il ricorrente, osserva il Tribunale, è quindi privo della necessaria legittimazione attiva: si tratta di un credito ascrivibile agli avvocati, i quali avrebbero dovuto far valere in via diretta la pretesa. La domanda è pertanto inammissibile in parte qua.

Sulla sorta capitale il ricorso è invece fondato. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale in data 26.1.2024, e la notifica del titolo all’Amministrazione.

Il Collegio richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dal ricorrente risultano quindi adeguate.

Quanto al rimedio, il Tribunale conferma che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice civile, rientra tra quelli attuabili con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il quantum corrisponde alla somma indicata nella sentenza ottemperanda.

Il Ministero viene quindi diffidato a eseguire il pagamento entro 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza è nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, con ulteriore termine di 40 giorni. Il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti per la somma dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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