Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’integrale esecuzione (TAR Sicilia n. 2609 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, nonché la mancata o inesatta esecuzione dello stesso da parte dell’amministrazione. Su tale base opera il principio di cui all’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Incombe pertanto sull’ente pubblico l’onere di dimostrare di aver dato integrale esecuzione al giudicato, non essendo sufficiente l’inerzia processuale. Ove tale prova manchi, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di ottemperare nel termine fissato e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza n. 541 dell’11.6.2024, il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, aveva annullato le sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente, Ispettore di polizia locale, dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari di un Comune, sanzioni consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per trenta giorni e in una multa pari a quattro ore di retribuzione. Il giudice del lavoro aveva altresì condannato l’ente locale alla refusione delle spese processuali, liquidate in 1.434,00 euro oltre accessori.
Il ricorrente ha dedotto che il Comune non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, benché ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’ente alla restitutio in integrum della posizione retributiva, con corresponsione di quanto trattenuto per effetto delle sanzioni illegittime. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa del ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e non risulta provato l’esatto e integrale adempimento da parte dell’amministrazione intimata.
Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il TAR richiama l’art. 2697 c.c. e ne fa applicazione nel rito dell’ottemperanza: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a., spettava al Comune provare di aver dato integrale esecuzione alla sentenza.
L’ente, ritualmente evocato, non si è costituito. Ne consegue che, a fronte della prova del diritto al ripristino della situazione antecedente all’irrogazione delle sanzioni, non risulta dimostrata l’estinzione dello stesso. La mancata costituzione non assume quindi valore neutro, ma si traduce nel difetto della prova liberatoria posta a carico del debitore pubblico.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Comune di ottemperare integralmente al giudicato, eliminando gli effetti delle sanzioni illegittimamente irrogate, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso altro Comune, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 500,00 euro, oltre oneri di legge; il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.