Autotutela SCIA diniego legittimo senza prova falsa rappresentazione comproprietà (TAR Emilia-Romagna n. 842 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il terzo impugna il diniego di annullamento in autotutela di una SCIA appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo su un interesse legittimo all’esercizio del potere di vigilanza e controllo, e non su un diritto soggettivo dominicale. La mera circostanza che le opere incidano su un’area in comproprietà non integra, di per sé, la falsa rappresentazione dei fatti ex art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, che postula una non veridicità accertata e determinante sulla formazione del titolo, non una successiva controversia sulla delimitazione dei confini. L’omessa indicazione dei termini e dell’autorità nell’atto di diniego non ne determina l’invalidità.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile confinante impugnava il diniego opposto dal Comune alla sua istanza diretta all’annullamento in autotutela di una SCIA presentata dai vicini per lavori di ristrutturazione. Egli deduceva che la pratica edilizia, riferita alla sola particella di proprietà esclusiva dei segnalanti, avrebbe omesso di dichiarare che la recinzione e gli accessi carrai avrebbero interessato anche un mappale in comproprietà tra le parti. Sosteneva, quindi, la sussistenza di una falsa rappresentazione dei luoghi, tale da consentire l’annullamento oltre i termini ordinari, nonché la doverosità dell’azione repressiva per difformità dal titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la posizione del ricorrente non è di diritto soggettivo dominicale ma di interesse legittimo pretensivo-oppositivo rispetto all’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e autotutela. Le questioni relative alla proprietà e ai confini restano conosciute solo in via incidentale, senza efficacia di giudicato, essendo devolute al giudice ordinario.
Nel merito, il Collegio ha escluso la sussistenza di una falsa rappresentazione originaria. La pratica edilizia indicava come area dell’intervento la particella di proprietà esclusiva dei segnalanti; la contestazione del vicino prospetta piuttosto che l’esecuzione dei lavori abbia inciso sull’area comune. Si tratta di un accertamento diverso, che richiede la definizione dei confini e dei diritti dominicali. Il titolo edilizio si forma con salvezza dei diritti dei terzi, clausola che delimita l’onere istruttorio dell’Amministrazione: il controllo sui limiti privatistici è doveroso quando siano certi o immediatamente conoscibili, non quando la loro individuazione imponga una complessa indagine petitoria.
La sentenza civile successiva, ancorché impugnata e sospesa, non dimostra la falsità originaria della dichiarazione, ma al più conferma che l’esecuzione delle opere può aver prodotto effetti negli assetti proprietari, tutelabili dinanzi al giudice ordinario. In assenza di una falsa rappresentazione accertata nei presupposti essenziali, il potere di intervento resta assoggettato ai termini ordinari di cui all’art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, legge n. 241/1990: la diversa tesi renderebbe indefinito il termine di stabilizzazione del titolo, facendolo dipendere dalla ricostruzione tecnica del vicino. L’art. 21-nonies, comma 2-bis, non consente di qualificare come falsità ogni successiva controversia sulla delimitazione di un confine.
Infondato anche il motivo sui poteri repressivi ex d.P.R. n. 380/2001: non sussiste un abuso edilizio manifesto che imponga l’apertura del procedimento sanzionatorio quale atto dovuto. La domanda risarcitoria, di natura derivata, è stata disattesa. Le spese sono state compensate, anche in ragione del parallelo contenzioso civile e della non agevole sovrapposizione tra profili edilizi e questioni dominicali.
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Nota della Redazione
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