L’ottemperanza Pinto esclude il difensore distrattario e la penalità di mora (TAR Puglia n. 1259 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione il ricorrente è legittimato a chiedere l’esecuzione delle sole statuizioni che gli attribuiscono somme in proprio, non anche di quelle liquidate a titolo di distrazione delle spese in favore del difensore, il quale non abbia agito in proprio. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’intero provvedimento definitivo. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando il ritardo del debitore pubblico dipenda dall’elevato numero di domande analoghe e dalla difficoltà di reperire la provvista di bilancio, valutate come ragioni ostative ai sensi della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Lecce, con decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 2.950,00 per irragionevole durata del processo, oltre alle spese del procedimento liquidate in favore del difensore distrattario.

Non essendo intervenuto l’adempimento spontaneo, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Puglia ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di ottemperanza all’intero dispositivo, la condanna dell’Amministrazione alla sanzione dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione delle spese. Il Ministero si è costituito senza opporre resistenza sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso: il decreto Pinto ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non opposto.

Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il TAR ha verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del decreto esecutivo. Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva inviato la dichiarazione richiesta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e che erano trascorsi i sei mesi dalla trasmissione senza pagamento.

Nel merito, la domanda è stata accolta solo parzialmente. Il decreto condannava il Ministero a pagare somme in favore della ricorrente e, per le spese, del difensore distrattario. Poiché questi non ha agito in proprio nel giudizio, proposto solo nell’interesse della parte, la ricorrente non vanta titolo per chiedere l’ottemperanza di quelle somme. La Corte ha quindi sancito l’obbligo di esecuzione limitatamente alle pretese di diretta spettanza della ricorrente, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di 90 giorni e nominando commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, senza compenso specifico per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di penalità di mora. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale. Nel caso concreto il ritardo è stato ricondotto all’elevato numero di domande con il medesimo oggetto e alla difficoltà di reperire la provvista sui capitoli di bilancio, circostanze idonee a negare la sanzione.

Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale e della natura dell’affare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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