Silenzio su istanza di vigilanza edilizia e interesse del vicino (TAR Lazio n. 337 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas, quale stabile collegamento con l’immobile interessato dall’abuso, fonda la legittimazione ad agire del vicino, ma non dimostra da sola la sussistenza dell’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto o dal comportamento impugnato. L’allegazione di tale pregiudizio compete alla parte ricorrente e può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni contenute nel ricorso. Il principio si applica anche all’accertamento del silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. serbato dal Comune su un’istanza volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia. È identica, infatti, la posizione sostanziale del vicino, che assume rilievo processuale ora come legittimazione all’impugnazione del titolo edilizio, ora come legittimazione all’impugnazione del silenzio. Il ricorso che non alleghi un pregiudizio attuale e concreto è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune sulle istanze con cui aveva chiesto la revoca di un condono edilizio rilasciato a terzi e la repressione di abusi asseritamente realizzati su un immobile confinante. Chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune non si costituisce in giudizio. La causa giunge alla camera di consiglio del 10 aprile 2025. Il Collegio, con avviso ex art. 73 c.p.a., segnala alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che la notifica nei confronti di un soggetto indicato in ricorso è stata effettuata in modo invalido, tramite un indirizzo PEC non rientrante nei pubblici elenchi, e che non ne è stato disposto il rinnovo ai sensi dell’art. 49 c.p.a. Tale soggetto, peraltro, è il dipendente comunale che secondo il ricorrente avrebbe dovuto avviare il procedimento. Nel giudizio amministrativo egli è però estraneo alla lite, perché il silenzio è imputabile esclusivamente all’ente in virtù del principio di immedesimazione organica. Le asserite violazioni penalistiche, sub specie di omissione di atti d’ufficio, formeranno eventuale oggetto di accertamento in altra sede.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, secondo cui la vicinitas non vale da sola a dimostrare l’interesse al ricorso. La parte deve rappresentare la concreta utilitas ritraibile dalla repressione degli abusi, ovvero dalla eliminazione di interventi illegittimamente assentiti in favore di terzi.

Il pregiudizio, a fronte di un intervento edilizio contra legem, è stato rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile confinante o contiguo, nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente, nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, nonché nella menomazione di valori urbanistici e nell’aumentato carico urbanistico, con riduzione di servizi pubblici, sovraffollamento e aumento del traffico (TAR Sicilia Catania n. 4014 del 2023).

Il Collegio estende espressamente questi principi alle fattispecie di accertamento del silenzio inadempimento, richiamando TAR Campania Napoli n. 4771 del 2023, perché è identica la posizione sostanziale del vicino, declinata diversamente in sede processuale. Nel caso concreto il ricorrente non specifica in alcun modo il pregiudizio attuale e concreto derivante dal condono e dagli asseriti abusi, limitandosi ad asserire l’omissione di accertamenti e provvedimenti, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica e di violazioni del codice della strada non meglio precisate.

Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio compensa le spese tra le parti e conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione rimessa a successivo decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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