Sconto tariffe sanitarie e tetti di spesa escludono lucro cessante (Cons. Stato n. 1696 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio promosso dall’erogatore di prestazioni sanitarie per l’illegittima applicazione dello sconto tariffario, il nesso causale ex art. 1223 c.c. è escluso quando il limite del tetto di spesa, rimasto fermo per effetto di un atto non impugnato, avrebbe comunque impedito la percezione del differenziale di remunerazione richiesto. La pretesa di corrispettivi a tariffa piena sull’intero volume originario di prestazioni si pone in conflitto con il budget assegnato e non integra il bene della vita dovuto. Il danno risarcibile non può essere individuato dal giudice in sostituzione della domanda: spetta all’attore allegare e provare, già nell’atto introduttivo, gli elementi costitutivi del pregiudizio, senza che mezzi istruttori d’ufficio o liquidazione equitativa possano supplire al difetto di allegazione.

Il Fatto

Con la D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018 la Regione Sardegna ha previsto, per il triennio 2018-2020, l’applicazione alle tariffe della specialistica ambulatoriale dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006. Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 981/2018, ha annullato in parte qua la delibera, recependo l’indirizzo del Cons. Stato n. 4902 del 10 agosto 2018, secondo cui lo sconto non operava oltre il 31 dicembre 2008.

La Regione ha quindi adottato la D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018, confermando le tariffe non scontate ma sterilizzando l’incremento mediante riduzione del volume delle prestazioni, a invarianza del tetto di spesa. La struttura sanitaria ha chiesto il risarcimento del lucro cessante, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito a tariffa integrale. Il TAR ha rigettato la domanda per difetto di nesso causale, di prova del danno e di colpa. Propone appello la struttura.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto incentrando la decisione sul nesso causale, con assorbimento delle ulteriori questioni. La clausola annullata è stata sostituita, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018, dalla D.G.R. n. 61/26, non impugnata nella parte relativa alla rimodulazione. La disciplina contrattuale applicabile per l’intero 2018 è dunque quella novellata, che ha mantenuto fermo il tetto e ridotto il numero di prestazioni, in coerenza con l’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. n. 502/1992 e con l’art. 11 dello schema di contratto.

La Corte rileva che l’appellante non ha impugnato la rideterminazione delle obbligazioni, accettando così di essere remunerata per un numero inferiore di prestazioni. Il pregiudizio lamentato non deriva dalla D.G.R. n. 21/12, ma dalla mancata applicazione della stessa nei termini pretesi: la struttura chiede infatti la remunerazione a prezzo pieno dell’originario volume contrattuale, quindi una somma superiore al tetto di spesa.

Il tetto non impugnato costituisce un fattore causale estraneo che avrebbe comunque impedito la percezione del differenziale. Difettano perciò le condizioni della causalità immediata e diretta ex art. 1223 c.c., ed è correttamente esclusa la spettanza del bene della vita consistente nella percezione delle tariffe piene, in linea con l’indirizzo che esclude corrispettivi extra tetto (Cons. Stato, sez. III, n. 2837/2024).

Quanto al quantum, l’unica pretesa astrattamente configurabile sarebbe stata quella relativa ai maggiori costi sostenuti per erogare il volume eccedente. Essa però non corrisponde al petitum del ricorso di primo grado e difetta di qualsiasi prova. La Corte richiama la distinzione tra onere di allegazione (art. 40 c.p.a. e art. 163 c.p.c.) e onere della prova (art. 2697 c.c.), ribadendo che il giudice non può sostituire le pretese inaccoglibili con altre ammissibili né attivare d’ufficio mezzi istruttori (Cons. Stato, sez. III, n. 4339/2025). La C.T.U. e la liquidazione equitativa presuppongono un principio di prova dell’an del danno, nella specie mancante. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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