Revisione della patente: interesse al ricorso e ordine di visita medica esaurito (TAR Lazio n. 334 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’ordine prefettizio di sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art. 128 cod. str. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto, avendo imposto un facere entro un termine circoscritto e ormai spirato, ha esaurito la propria efficacia e il ricorrente non alleghi né la permanenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione né la richiesta di accertamento incidentale dell’illegittimità a fini risarcitori. L’ordine di visita medica costituisce misura autonoma rispetto alla sanzione del ritiro della patente e risponde a una distinta ratio protettiva, di presidio della sicurezza stradale. La motivazione del provvedimento può essere sintetica ma congrua, essendo sufficiente il richiamo al fatto storico che ha generato il dubbio sull’idoneità psicofisica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Vice Prefetto della provincia di Latina gli ha imposto di sottoporsi a visita medica entro sessanta giorni, quale revisione della patente di guida. Il provvedimento muoveva dal ritiro della patente disposto nei suoi confronti per guida in stato di alterazione psicofisica da uso di sostanze stupefacenti, ipotesi di cui all’art. 187 cod. str.

Il ricorso si fondava su tre motivi: contrasto con il giudicato del Giudice di Pace che aveva annullato il ritiro; difetto di motivazione, per il mero richiamo alla violazione dell’art. 187 cod. str.; difetto di istruttoria, avendo la Prefettura disposto la revisione pur dando conto della sospensione cautelare del ritiro. L’istanza cautelare era respinta per carenza di fumus boni iuris. All’udienza pubblica il Collegio ha dato avviso della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’ordine impugnato, notificato il 26 agosto 2020, non è stato sospeso in via cautelare. Esso si sostanzia in un ordine di facere entro un lasso di tempo circoscritto e abbondantemente spirato, e ha quindi esaurito da anni la propria efficacia.

Il ricorrente non ha rappresentato alcunché sui successivi sviluppi della vicenda, anche sfavorevoli, e non ha sostanziato la permanenza di un interesse giuridicamente rilevante. Non ha nemmeno richiesto l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ricondotta ai fatti idonei a rendere inutile la prosecuzione del processo (argum. ex art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm.). Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la carenza sopravvenuta va dichiarata quando il processo non possa produrre alcun risultato utile, per essere divenuta chiara e definitiva l’inutilità di un’eventuale sentenza di annullamento (Cons. St., VI, n. 6824/2021; Cons. St., VII, n. 3334/2024).

Per completezza, il Tribunale osserva che, ove il ricorso fosse stato procedibile, sarebbe stato comunque infondato. Quanto ai motivi sul giudicato e sull’istruttoria, i fatti posti a base del ritiro — la guida in stato di alterazione da stupefacenti — integrano un elemento idoneo a fondare il dubbio sull’idoneità psicofisica e quindi il presupposto dell’art. 128 cod. str. (Cons. St., n. 4876/2023; Cons. St., n. 4962/2011). La sentenza del Giudice di Pace aveva annullato il ritiro solo per una violazione procedurale, l’omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza incidere sul fatto storico.

L’ordine di visita è misura svincolata dalla sanzione principale annullata e ispirato a una diversa ratio protettiva, preordinata alla verifica dei requisiti psicofisici del titolare della patente. Quanto al difetto di motivazione, il provvedimento richiama in modo sintetico ma congruo il presupposto, e il consolidato orientamento esclude la necessità di una motivazione ampia, considerando proporzionato il sacrificio imposto al privato a fronte del prevalente interesse pubblico all’accertamento dei requisiti (Cons. St., sez. V, n. 4876/2023). Le spese sono integralmente compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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