Emersione lavoro irregolare: condanna ostativa e riabilitazione sopravvenuta (TAR Sicilia n. 2569 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare subordinato, la condanna per ricettazione aggravata in concorso integra una causa ostativa ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, richiamando l’art. 380, comma 2, lett. f-bis), cod. proc. pen. La legittimità del diniego si valuta con riferimento al momento della sua adozione: la riabilitazione intervenuta successivamente non incide sulla bontà del provvedimento. Ove il diniego abbia natura vincolata, l’omesso preavviso di rigetto al lavoratore straniero non determina l’annullamento, operando il regime dei vizi non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 21.07.2020 domanda di emersione dal lavoro irregolare subordinato. Con provvedimento del 06.10.2021 lo Sportello Unico per l’Immigrazione rigettava l’istanza, rilevando quale motivo ostativo una condanna per ricettazione aggravata in concorso.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia. Deduceva violazione di legge, difetto di istruttoria e sviamento di potere, lamentando che sia il preavviso di rigetto sia il diniego erano stati notificati al solo datore di lavoro e non al lavoratore. Rilevava inoltre di aver ottenuto la riabilitazione dalla condanna con ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Il Ministero intimato chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato. È circostanza pacifica che il ricorrente sia stato attinto da sentenza penale di condanna per ricettazione aggravata in concorso, emessa nel 1994. Il reato rientra tra quelli ostativi elencati dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, che esclude dalle procedure i cittadini stranieri condannati per uno dei reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen.
Il Tribunale richiama l’art. 380, comma 2, lett. f-bis), cod. proc. pen., che annovera espressamente tra i delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio la ricettazione aggravata di cui all’art. 648, primo comma, secondo periodo, cod. pen. La fattispecie è dunque di piana delibazione, non essendo revocabile in dubbio la natura ostativa del reato.
Quanto alla riabilitazione, il Collegio osserva che essa è intervenuta in epoca successiva all’adozione del provvedimento impugnato, risalente all’ottobre 2021. Il diniego è pertanto legittimo con riferimento all’epoca della sua adozione, secondo il principio dell’tempus regit actum.
Il motivo incentrato sulla violazione delle garanzie partecipative non è accolto. L’esistenza di una condanna ostativa al momento della domanda determinava indefettibilmente l’impossibilità di ottenere i benefici della procedura. Poiché il provvedimento ha natura strutturalmente vincolata, opera il regime dei vizi non invalidanti ex art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. L’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 recede salvo l’ipotesi del secondo periodo della stessa norma.
Il contributo istruttorio che il ricorrente assume di aver potuto fornire avrebbe riguardato la riabilitazione, circostanza sopravvenuta e inesistente sia alla data della domanda sia a quella del diniego. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.